15 Ottobre 2019

Sull’interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata

di Marco Russo, Avvocato Scarica in PDF

Cass., sez. lav., 4 settembre 2019, n. 22107. Pres. Bronzini, Rel. Piccone

Procedimento civile – Domanda giudiziale – Frazionamento – Ricorso – Inammissibilità -Abuso del processo (Cost., artt. 24 e 111; C.c. artt. 1175, 1375; C.p.c. artt. 99, 100, 183, 273, 274)

Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, – sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.

CASO

Il tribunale del lavoro accoglie la domanda della ricorrente vòlta alla condanna della società datrice di lavoro al pagamento di residue spettanze a titolo di stipendi arretrati.

La corte d’appello riforma la sentenza, rilevando l’abusiva proliferazione dei giudizi relativi al medesimo rapporto di lavoro e, per tale ragione, dichiara inammissibile la domanda proposta dalla lavoratrice.

Quest’ultima ricorre per cassazione avverso la decisione d’appello, rilevandone, tra gli altri motivi, l’erroneità per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.

SOLUZIONE

La Cassazione accoglie il ricorso, escludendo che possa ravvisarsi la tutela frazionata dello stesso credito laddove il ricorrente agisca a vario titolo per diversi petita, pur aventi origine dal medesimo rapporto di lavoro (nel caso di specie, il giudizio sottoposto all’attenzione del giudice di legittimità era stato preceduto da un primo giudizio avente ad oggetto la determinazione del trattamento di fine rapporto).

Alla luce di ciò, la Corte cassa la sentenza d’appello e rinvia al giudice d’appello.

QUESTIONE

L’individuazione dei limiti d’ammissibilità del frazionamento della domanda giudiziale costituisce uno dei temi di più acceso dibattito in materia di abuso del processo.

E’ noto che la Cassazione a sezioni unite, con la pronuncia 16.2.2017, n. 4090, ha osservato che la disciplina codicistica relativa a “connessione, domande accessorie, preclusione da giudicato […] testimonia di un sistema che ‘contempla’, e perciò autorizza, l’ipotesi di diverse domande proposte in tempi e processi differenti con riguardo a crediti (diversi e tuttavia) riferibili ad un medesimo rapporto di durata”, e su tale base ha reso il principio di diritto per cui le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi.

Ciò, con una significativa precisazione (ribadita, ancora nella giurisprudenza più recente, da Cass., 20 agosto 2019, n. 21521; Cass., 6 agosto 2019, n. 20993, che ricorda l’onere per l’attore di “farsi carico di un esercizio consapevole e responsabile del diritto di azione che la Costituzione gli garantisce” e, quindi, di evitare “di trasformare il processo in un meccanismo potenzialmente destinato ad attivarsi all’infinito”): se i diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, al punto da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un “interesse oggettivamente valutabile” alla tutela processuale frazionata (nel caso esaminato dalle citate S.U., 4090/2017, la domanda proposta dal lavoratore era intesa al ricalcolo del premio fedeltà con inclusione dello straordinario prestato a titolo continuativo, mentre la domanda precedentemente proposta mirava alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto tenendo conto di alcune voci retributive percepite in via continuativa, e la Corte, osservando che il “tfr” e il premio fedeltà hanno diversa fonte, legale l’uno e pattizia l’altro, nonché differenti presupposti e finalità,  ha ritenuto che il lavoratore poteva proporre le domande suddette in diversi processi).

Con tale pronuncia le Sezioni unite hanno messo ordine nella materia, che aveva visto anni fa il susseguirsi di più pronunce emesse dal supremo organo nomofilattico, culminate nell’arresto Cass., 15 novembre 2007, n. 23726, che (mutando orientamento rispetto alla precedente Cass., S.U., 10 aprile 2000, n. 108, contraddetta dalle successive Cass. 15 febbraio 2007, n. 3462; Cass. 27 ottobre 2006, n. 23273; Cass. 7 giugno 2006, n. 13345; Cass. civ., 11 febbraio 2005, n. 2855) aveva negato la frazionabilità di diritti di credito aventi ad oggetto somme di denaro, ritenendo che la scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale aggravamento della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede sia con il principio costituzionale del giusto processo, in quanto la parcellizzazione della domanda diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria si traduce in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte.

Diverso ragionamento è invece operato dalla giurisprudenza laddove la differenza di rito tra i due procedimenti ,e in particolare la velocità di definizione dell’uno rispetto all’altro, giustifichi la scelta del creditore: anche prima dell’intervento delle Sezioni unite nel 2017 la giurisprudenza aveva infatti esteso l’ammissibilità del frazionamento ad altri ambiti, affermando che l’attore che, a tutela di un credito nascente da un unico rapporto obbligatorio agisce, dapprima, con ricorso monitorio, per la somma già documentalmente provata, e, poi, in via ordinaria, per il residuo, non viola il divieto di frazionamento di quel credito in plurime domande giudiziali, e non incorre, pertanto, in abuso del processo, non utilizzando egli l’atto processuale per uno scopo diverso da quello tipico e anzi esercitando il diritto del creditore a ricorrere ad una tutela accelerata, mediante decreto ingiuntivo, per la parte di credito assistita dai requisiti per la relativa emanazione (cfr., oltre a Cass. 7.11.16, n. 22574 citata anche nella motivazione della sentenza in commento, anche la più recente Cass., 25 luglio 2018, n. 19738, per cui la domanda del lavoratore che, dopo aver ottenuto la condanna del datore di lavoro passata in giudicato al pagamento delle differenze retributive dovute per un rapporto qualificato come apprendistato, chieda successivamente la retrodatazione del medesimo rapporto e la simulazione dell’apprendistato, al fine di ottenere il riconoscimento di ulteriori somme, non costituisce abusivo frazionamento del credito, in considerazione dell’apprezzabile interesse a conseguire subito quanto facilmente accertabile, anche in via monitoria, con salvezza delle ulteriori ragioni creditorie all’esito del più complesso giudizio di simulazione; sullo stretto rapporti tra abuso del processo e “utilizzo ‘formalistico’, nel senso di contrastante con i relativi scopi, di questo o quello strumento processuale”, e invece sui minori parallelismi tra l’istituto e le regole deontologiche del difensore, v. Chiarloni, Etica, formalismo processuale, abuso del processo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, 1281).

Quanto alle conseguenze della parcellizzazione del credito, laddove ritenuta sprovvista di un interesse oggettivo e dunque processualmente immotivata, alcune sentenze di Cassazione, in contrasto con gli argomenti addotti dalle citate sezioni unite 2017 (e in particolare con l’esplicita osservazione della “mancanza di una specifica norma che autorizzi a ritenere comminabile la grave sanzione della improponibilità della domanda per il creditore che abbia in precedenza agito per il recupero di diverso credito”) ritengono inammissibili le domande successive alla prima (tra queste Cass., 28 giugno 2018, n. 17019, secondo cui “in caso di abuso da frazionamento del credito, la domanda proposta per seconda – e solo quella è inammissibile. Infatti, ove la parcellizzazione dell’unitaria azione configuri una condotta processualmente abusiva, è evidente che l’azione avviata per seconda non può essere proposta, non già per effetto di un inesistente giudicato, bensì perché essa non è data dall’ordinamento”; Cass., 28 dicembre 2017, n. 31017); si segnala peraltro un contrario orientamento della giurisprudenza di merito che esclude che la pur ritenuta insussistenza di un interesse oggettivamente valutabile alla frammentazione conduca all’inammissibilità della domanda, dovendosi al contrario limitare le residue reazioni alla riunione dei procedimenti, ricorrendone i presupposti, o, tutt’al più, alla considerazione dell’abuso del processo sul piano della liquidazione delle spese. In tal senso v. App. Napoli, 28 febbraio 2019, in www.dejure.it; ma giova ricordare a questo proposito l’opportuno rilievo della dottrina, secondo cui la prospettiva che tutela il solo interesse del convenuto a non essere coinvolto in più contenziosi giudiziari aventi ad oggetto il medesimo debito non considera che egli, “se ritiene di dovere qualora di più rispetto alla frazione che il creditore pretende attualmente, può metterlo in mora offrendo la prestazione e perseguendo così la propria liberazione dei modi previsti dagli artt. 1206 e segg. c.c.” [così Ronco, (FR)azione: rilievi sulla divisibilità della domanda in processi distinti, in Giur. it., 2008, I, 933].

Gli approfondimenti dottrinali della materia sono numerosi. Tra questi, senza pretesa di esaustività, v. Ansanelli, Rilievi minimi in tema di abuso del processo, in Nuova giur. civ. comm., 2001, I, 506; Barafani, I fondamenti concettuali del dibattito sul frazionamento giudiziale del credito, in Giur. it., 2017, I, 1089 ss.; Brunialti, La Cassazione apre al frazionamento giudiziale “motivato” del credito?, in Foro it., 2014, I 927 ss.; Casillo, Anche nel processo esecutivo opera il divieto di frazionamento di un credito unitario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, 320 ss.; Comoglio, Abuso del processo e garanzie costituzionali, in Riv. dir. proc., 2008, 319 ss.; Fittipaldi, Clausola generale di buona fede e infrazionabilità della pretesa creditizia rimasta inadempiuta, in Corr. giur., 1998, 540 ss.; Giacomelli, Abuso del processo per indebito frazionamento del credito: le Sezioni Unite eludono la questione del fondamento della sanzione dell’improponibilità della domanda successiva, in Giusto proc. civ., 2018, 161 ss.; Giorgetti, Frazionamento della domanda giudiziale e unitarietà dell’arbitrato, in Riv. arb., 2009, 437 ss.; Montanari, Note minime sull’abuso del processo civile, in Corr. giur., 2011, 556 ss.; Ricci, Il frazionamento del credito di natura contrattuale e i limiti della sua ammissibilità, in Giur. it., 2018, I, 1902 ss.; Ronco, Azione e frazione: scindibilità in più processi del petitum di condanna fondato su un’unica causa petendi o su causae petendi dal nucleo comune, ammissibilità delle domande successive alla prima e riflessi oggettivi della cosa giudicata, in Giur. it., 1998, 898; Serra, L’interesse ad agire quale contrappeso all’inammissibilità della domanda frazionata, in Giur. it., 2019, I, 840 ss.; Taruffo, Elementi per una definizione di “abuso del processo”, in L’abuso del diritto, Padova, 1998, 435 ss.; Id., L’abuso del processo: profili generali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, 117 ss.;Veronese, L’improponibilità della domanda frazionata: rigetto in rito o nel merito?, in Obbl. e contr., 2009, 813 ss., a commento di Cass., 11 giugno 2008, n. 15746, la quale aveva sostenuto l’orientamento, minoritario, per cui l’improponibilità investe (e non la sola azione introdotta successivamente, ma)  “ciascuna delle singole domande (in ciascuna delle relative diverse cause) in cui è stata frazionata la domanda concernente l’intera somma in questione”.