17 Settembre 2019

Ricorso all’ABF e onorari dell’avvocato

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e intermediario) e non è necessaria l’assistenza di un avvocato. Anche per questo, l’ABF raramente riconosce agli avvocati gli onorari per l’attività svolta a supporto del ricorrente nell’ambito del procedimento stragiudiziale presso l’Arbitro Bancario Finanziario.

Il Collegio di coordinamento ABF n. 3198/2012, infatti, ha affermato che per quanto attiene alla refusione delle spese legali, le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” (in breve “Reg. ABF”) non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, e ciò in coerenza alla natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore. Ciò non toglie tuttavia che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell’intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell’ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest’ultimo possa e debba prendersi in considerazione, in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l’accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Reg. ABF, bensì quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente. In tale valutazione, il Collegio giudicante deve naturalmente attenersi a criteri di estrema prudenza, che includono l’accertamento dell’effettivo sostenimento dell’onere defensionale, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell’importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia, risultando pertanto l’importo di tale componente di pregiudizio stimabile anch’esso in via equitativa.

Sostanzialmente dello stesso tenore sono le conclusioni del Collegio di coordinamento ABF n. 6174/2016, secondo cui le spese di assistenza professionale, che peraltro debbono essere state chieste già nel reclamo, non sono di regola dovute e, quindi, la relativa domanda non può trovare accoglimento; costituisce eccezione al suddetto principio l’ipotesi in cui l’intervento del professionista sia stato reso necessario dal comportamento particolarmente e ingiustificatamente ostile e ostruzionistico tenuto dall’intermediario resistente.

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