10 Settembre 2019

Grava sul compratore l’onere di provare l’esistenza di vizi nella cosa venduta

di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., sez. un., 3 maggio 2019, n. 11748 – Pres. Curzio – Rel. Cosentino

Parole chiave: Compravendita – Garanzia per i vizi della cosa venduta – Risoluzione del contratto o riduzione del prezzo – Prova dell’esistenza del vizio – Onere del compratore

[1] Massima: In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi.

Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1490, 1492, 2697

CASO

L’acquirente di oggettistica in vetro si opponeva al decreto ingiuntivo con cui era stato condannato a pagare il prezzo dei beni vendutigli, sostenendo che presentavano vizi tali da renderli inidonei all’uso a cui erano destinati e chiedendo, per tale motivo, la risoluzione del contratto.

L’opposizione veniva rigettata, essendo mancata la dimostrazione delle affermazioni e delle circostanze riportate nella denuncia effettuata dal compratore ai sensi dell’art. 1495 c.c.

L’appello interposto dall’acquirente avverso la pronuncia di primo grado veniva dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.: l’appellante, infatti, non aveva contestato la valutazione del giudice di prime cure in ordine alla mancanza di prova dei lamentati vizi della merce, ma si era limitato a contestare il principio di diritto secondo cui, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, grava sul compratore l’onere della relativa prova.

La decisione del ricorso proposto ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. contro la sentenza di primo grado è stata rimessa alle sezioni unite della Corte di cassazione per dirimere il contrasto giurisprudenziale segnalato in merito all’individuazione del soggetto tenuto a provare, nell’ambito delle azioni edilizie previste dagli artt. 1490 e 1492 c.c., la presenza o meno di vizi nella cosa venduta.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, affermando il principio per cui, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ai sensi degli artt. 1490 e 1492 c.c. è gravato dell’onere di provare l’esistenza dei vizi lamentati.

QUESTIONI

[1] Nell’esaminare la questione sottoposta al suo esame, il collegio prende le mosse dalla constatazione per cui, fino al 2013, non vi erano dubbi sul fatto che, nelle azioni di garanzia per i vizi della cosa venduta, l’onere della prova dei difetti e delle eventuali conseguenze dannose, nonché dell’esistenza del nesso causale fra i primi e le seconde, gravasse sul compratore (vengono citate, tra le pronunce che avevano affermato tale principio, Cass. civ., sez. II, 26 luglio 2013, n. 18125; Cass. civ., sez. II, 16 giugno 2007, n. 13695; Cass. civ., sez. II, 10 settembre 1998, n. 8963; Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 1994, n. 8533; Cass. civ., sez. II, 18 luglio 1991, n. 7986).

Detto principio è stato messo in discussione da Cass. civ., sez. II, 20 settembre 2013, n. 20110, sulla scorta dell’unificazione della disciplina dell’onere della prova dell’inadempimento dell’obbligazione nelle azioni di adempimento contrattuale, di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni da inadempimento operato da Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, la quale aveva stabilito che il creditore – sia che agisca per l’adempimento, sia che agisca per la risoluzione del contratto, sia che agisca per il risarcimento del danno – deve provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento della controparte, su cui grava, di converso, l’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa. Da tali principi, la pronuncia del 2013 aveva arguito che, poiché in materia di compravendita l’obbligazione del venditore è di risultato, dovendo consegnare un bene in grado di realizzare le utilità alle quali la prestazione è preordinata, l’acquirente deve solamente allegare l’inesatto adempimento, ovvero la presenza di vizi o difetti che rendano la cosa inidonea all’uso cui è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre il venditore dovrà dimostrare – anche attraverso presunzioni – di avere consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di produzione del bene; solo in questo caso, spetterà al compratore l’onere di provare l’esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco delle cosa, ascrivibile al venditore.

Per dirimere il contrasto (alla sentenza del 2013 che ha inaugurato tale indirizzo, infatti, hanno fatto seguito quelle di Cass. civ., sez. II, 2 dicembre 2016, n. 24731 e di Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2017, n. 21927), le Sezioni Unite hanno condotto un’analisi volta a verificare se e in che modo i principi affermati nella pronuncia n. 11533 del 2001 siano applicabili anche nel caso in cui venga in gioco la consegna di un bene viziato.

Il Supremo Consesso ha, quindi, evidenziato che l’art. 1476 c.c. pone a carico del venditore gli obblighi di consegnare la cosa al compratore, di fargliene acquistare la proprietà (se l’acquisto non è effetto immediato del contratto) e di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.

Con specifico riferimento all’obbligazione di consegna, la stessa ha per oggetto un bene che (salvo si tratti di cosa determinata solo nel genere) è già di proprietà del compratore, atteso il carattere reale e gli effetti immediatamente traslativi tipici del contratto di compravendita.

Venendo al contenuto dell’obbligazione di consegna, i giudici di legittimità osservano che, a termini dell’art. 1477 c.c., la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita (vale a dire, della conclusione del contratto ovvero dell’individuazione, nel caso di vendita di cose determinate solo nel genere, laddove tale momento sia antecedente e non contestuale a quello della consegna), mentre nessun cenno viene fatto all’immunità della cosa da vizi.

Per quanto riguarda, invece, l’obbligazione di garanzia, le Sezioni Unite chiariscono di non condividere la tesi dottrinale secondo cui la stessa avrebbe carattere assicurativo (ossia un significato di accollo di un rischio in ordine al verificarsi di eventi che non si è obbligati a evitare), di modo che la garanzia andrebbe inquadrata come prestazione contrattuale indennitaria di tipo restitutorio e la consegna di una cosa viziata, lungi dal dare luogo a un inadempimento, determinerebbe solo l’operatività della garanzia, con la correlativa pretesa dell’acquirente deluso alla prestazione indennitaria sostitutiva: vuoi perché non si ritiene sormontabile la difficoltà di ricondurre a uno schema indennitario i rimedi edilizi contemplati dall’art. 1492 c.c.; vuoi perché il risarcimento del danno di cui all’art. 1494 c.c. presuppone la colpa del venditore (mentre l’assicurazione contrattuale postula che l’evento che rende attuale l’obbligazione indennitaria esuli da qualunque giudizio di imputabilità o illiceità).

Purtuttavia, viene evidenziato che l’immunità da vizi non può assurgere a contenuto del precetto negoziale, poiché l’obbligazione di consegna gravante sul compratore ha per oggetto esattamente quella cosa (o quelle cose) – ancorché eventualmente viziate – che ha (o hanno) formato oggetto dell’accordo traslativo, nello stato in cui si trovavano nel momento della conclusione del contratto (o dell’individuazione, allorché si tratti di cose generiche).

In altre parole, la disciplina della compravendita non pone in capo al venditore alcun obbligo di consegnare la cosa immune da vizi, atteso che l’obbligazione di consegna si risolve nella messa a disposizione (previa eventuale individuazione) della cosa oggetto del contratto (e proprio quella), indipendentemente dall’eventuale presenza di vizi.

In quest’ottica, allora, la previsione di cui al n. 3) dell’art. 1476 c.c. va intesa non nel senso che il venditore assume un’obbligazione circa i modi di essere attuali della cosa, ma nel senso che egli è legalmente assoggettato all’applicazione dei rimedi nei quali si sostanzia la garanzia stessa (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo), nel caso in cui la cosa consegnata risulti affetta da vizi.

Alla stregua di ciò, le Sezioni Unite giungono a configurare – ed è senz’altro questa una delle parti più innovative e interessanti della pronuncia – un nuovo concetto di inadempimento nei contratti traslativi, nei quali la consegna di cosa viziata non integra inadempimento di un’obbligazione, ma imperfetta attuazione del risultato traslativo promesso.

Ne consegue che la garanzia per vizi va qualificata come una responsabilità contrattuale speciale, il cui presupposto è la presenza di difetti nella cosa consegnata (circostanza che, di per sé, non costituisce inadempimento dell’obbligazione di consegna) e che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del venditore, fondandosi esclusivamente sul dato obiettivo dell’esistenza dei vizi; tale responsabilità si traduce nella soggezione del venditore all’esercizio dei rimedi edilizi dei quali può avvalersi il compratore (cui è riconosciuto pure il diritto di ottenere il risarcimento dei danni, salvo che il venditore provi di avere senza colpa ignorato i vizi).

Ecco, allora, che l’estensione alle azioni edilizie dei principi valevoli in tema di inadempimento delle obbligazioni (e, in particolare, quello che addossa al debitore l’onere di provare l’adempimento ovvero l’esatto adempimento) rappresenta una forzatura, giacché, da un lato, la consegna di una cosa viziata non costituisce violazione dell’obbligo di consegna e, dall’altro lato, la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore un obbligo di prestazione relativo all’immunità della cosa da vizi, ma gli impone soltanto di soggiacere all’iniziativa dell’acquirente che, avvalendosi della garanzia, agisca per ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.

Sulla scorta di tale ricostruzione (che, a ben vedere, individua nella consegna di una cosa viziata una sorta di patologia fisiologica della compravendita), il diritto del compratore di essere garantito ha nell’esistenza del vizio un elemento costitutivo, che, alla luce del principio scolpito nell’art. 2697 c.c., deve essere provato dal compratore medesimo, laddove agisca in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, anche in ossequio al principio di vicinanza della prova (visto che, dopo la consegna, è il compratore ad avere la disponibilità della cosa venduta, necessaria per lo svolgimento degli esami funzionali all’accertamento del vizio lamentato).

A tale proposito, pare doveroso rammentare che l’art. 1513 c.c., in tema di vendita di cose mobili, stabilisce che, in caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il compratore (al pari del venditore) può chiederne la verifica mediante accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 696 c.p.c. e che il comma 2 della norma prevede che la parte che non ha chiesto la verifica deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l’identità e lo stato. Alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza annotata, è oltremodo importante che il compratore tenga conto di ciò, giacché l’onere probatorio su di lui incombente potrebbe risultare particolarmente gravoso nel caso in cui abbia colpevolmente soprasseduto o tardato nell’azionare lo strumento contemplato dall’art. 1513 c.c. (fermo restando, ovviamente, il rispetto del termine decadenziale per la denuncia del vizio di cui all’art. 1495 c.c.).

Da ultimo, la Corte di cassazione evidenzia come la ricostruzione propugnata si ponga in perfetta armonia e linea di continuità con la disciplina consumeristica di matrice comunitaria, che addossa all’acquirente la prova della difformità della cosa, prevedendo una presunzione (iuris tantum) di conformità al contratto dei beni venduti (artt. 129 e 130 d.lgs. 206/2005). Tale presunzione, infatti, onera il compratore della dimostrazione dell’esistenza di un difetto di conformità alla data di consegna del bene, salvo che si sia manifestato entro i successivi sei mesi, nel quale caso la presunzione opera in senso inverso, visto che il vizio viene ritenuto sussistente al momento della consegna (e la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha giustificato tale distribuzione degli oneri probatori proprio sulla base del principio di vicinanza della prova, atteso che, decorsi sei mesi, risulterebbe più facile per il venditore dimostrare che il difetto non era presente al momento della consegna, ma imputabile, per esempio, all’uso improprio del bene fatto dal consumatore).

A tale proposito, va, peraltro, evidenziato che l’art. 11 della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 (che abroga la direttiva 1999/44/CE) prevede l’allungamento da sei a dodici mesi del periodo di operatività della presunzione circa la presenza di difetti di conformità al momento della consegna, consentendo, peraltro, agli Stati membri di estenderlo fino a due anni.