L’amministratore di una S.r.l. che violi il vincolo di fiducia coi soci è revocabile per giusta causa
di Dario Zanotti, Avvocato Scarica in PDFTribunale Roma, Sezione specializzata in materia di imprese, Sentenza del 28 febbraio 2019
Parole chiave: revoca dell’amministratore – società a responsabilità limitata – giusta causa – pactum fiduciae – fiducia – risarcimento del danno
Massima: “La giusta causa per la revoca dell’amministratore, prevista dall’art. 2383, terzo comma, c.c., può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall’incarico, ma anche in fatti che minino il pactum fiduciae, elidendo l’affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell’amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in dubbio la correttezza e le attitudini gestionali dell’amministratore revocato, e non costituiscano, invece, il mero inadempimento ad una inesistente soggezione dell’amministratore stesso alle direttive del socio di maggioranza, pur se pubblico”.
Disposizioni applicate: artt. 2383, 2468, 2476 comma 3° c.c.
Con la sentenza in esame il Tribunale collegiale di Roma si è pronunciato sul tema della revocabilità di un amministratore di una S.r.l. che ha sottoscritto un accordo di particolare importanza senza aver preventivamente richiesto l’assenso dei soci, compromettendo così il rapporto di fiducia con i medesimi.
Nel caso di specie, il Presidente del Consiglio di amministrazione di una S.r.l. ha agito contro il socio unico (un ente pubblico) che ne ha deliberato la revoca, richiedendo il risarcimento dei danni per l’infondatezza del provvedimento. Il socio unico, d’altra parte, ha eccepito come fosse giustificata la revoca dell’amministratore a causa di una serie di comportamenti contrari a disposizioni statutarie, normative, nonché a generali principi di leale collaborazione con il medesimo ente pubblico. Tali comportamenti infatti, a detta dell’ente pubblico, avrebbero irrimediabilmente compromesso il rapporto di fiducia che avrebbe dovuto necessariamente intercorrere tra il socio e il Consiglio di amministrazione.
Il Collegio romano ha inteso dunque chiarire, in primo luogo, se fosse applicabile alle S.r.l. l’art. 2383 comma 3° c.c. in materia di revocabilità degli amministratori di S.p.A. da parte dell’assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, qualora la revoca fosse avvenuta senza giusta causa; in secondo luogo, se la violazione del pactum fiduciae sussistente tra soci e amministratori potesse costituire giusta causa di revoca.
Le norme in materia di società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2476 comma 3° c.c., prevedono infatti soltanto l’ipotesi di revoca giudiziale degli amministratori da parte di ciascun socio solo in seguito a gravi irregolarità nella gestione della società, mentre nulla dispongono in tema di revocabilità per giusta causa.
Il Tribunale di Roma, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale di maggioranza, ha ritenuto applicabile nel caso di specie in via analogica l’art. 2383 comma 3° c.c. alle S.r.l., tuttavia specificando che la revoca “in qualsiasi momento, salvo il diritto al risarcimento dei danni” è ammissibile nel contesto di una S.r.l. solo qualora risulti, dall’analisi dell’assetto degli atti costitutivi, che la singola società è impostata su basi prettamente capitalistiche (come le S.p.A.); al contrario, qualora l’assetto sociale fosse stato invece improntato più su basi personalistiche (o se l’amministratore fosse nominato a tempo determinato), la revoca non sarebbe possibile “in ogni momento”, ma solo per giusta causa.
Dunque, ritenendo che nello specifico fosse applicabile interamente la normativa dettata per le S.p.A., il Tribunale ha poi proseguito la trattazione concentrando la propria attenzione sul significato di “giusta causa”.
In particolare, il Collegio si è rifatto ad alcuni orientamenti di Cassazione che hanno ammesso come giusta causa di revoca di un amministratore la violazione da parte di quest’ultimo del cosiddetto pactum fiduciae con i soci mediante condotte oggettivamente valutabili, che abbiano messo effettivamente in dubbio non solo le capacità gestionali dell’amministratore, ma che abbiano anche compromesso la prosecuzione del rapporto con i soci.
Secondo l’interpretazione della Corte di legittimità, non sarebbe infatti sufficiente ad integrare giusta causa di revoca una mera espressione di inadempimento ad uno stato di soggezione nei confronti del socio di maggioranza (pur se questo sia un ente pubblico) se l’amministratore dimostra di aver agito perseguendo comunque l’interesse della società e i doveri assunti con il proprio mandato (v. Cass. civ., Sez. I, 15 ottobre 2013, n. 23381), né la contestazione di decisioni prese dall’amministratore sul mero piano della convenienza economica potrebbero costituire giusta causa per violazione del vincolo di fiducia (Cass. civ., Sez. I, 12 settembre 2008, n. 23557).
La Corte di cassazione, a cui si rifà il Tribunale, chiarisce così che per integrare il requisito di giusta causa la violazione del vincolo di fiducia deve consistere in un quid pluris rispetto al mero dissenso del socio (Cass. civ., Sez. lavoro, 7 agosto 2004, n. 15322). Resta comunque inteso che, in assenza di giusta causa, la delibera di revoca conserverebbe efficacia, ma all’amministratore spetterebbe il diritto di vedersi risarcito il danno patito.
In conseguenza di tali orientamenti, il Tribunale di Roma, dopo aver sottolineato come il socio unico fosse autorizzato alla revoca dell’amministratore dall’atto costitutivo della S.r.l., ha rinvenuto nelle motivazioni della delibera di revoca dell’amministratore emanata dall’ente pubblico addebiti effettivamente in grado di compromettere irreversibilmente il pactum fiduciae tra amministrazione e soci, secondo i criteri dettati dalla Suprema Corte, essendo stato sottoscritto un accordo particolarmente rilevante (anche sul piano economico-finanziario) senza il previo assenso del socio unico.