16 Luglio 2019

Legittima l’azione esecutiva per richiedere gli arretrati del mantenimento, anche se un successivo provvedimento modifica la collocazione del figlio

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. III civile, sentenza 2 luglio 2019 n. 17689

 Esecutività e efficacia giudicato dei provvedimenti rebus sic stantibus – rapporti tra giudicati T.O. e T. M. – modifica delle condizioni di separazione e divorzio

(artt. 147,148, 316 bis e 337 ter c.c, L. n. 898/1970 art. 9, artt. 81 e 100 c.p.c.)

La modifica, da parte del tribunale per i minorenni, del solo regime di collocazione del figlio, non ha effetto automatico sulla precedente statuizione di un contributo periodico per il mantenimento del figlio, adottata dal giudice della separazione o del divorzio.

Il genitore debitore di quel contributo resta obbligato in virtù della persistente forza esecutiva del primo provvedimento e il genitore creditore può legittimamente azionarlo, finché non sia espressamente modificato o revocato attraverso la speciale procedura di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Caso. Con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del tribunale di Treviso, era stato disposto l’obbligo per il padre di versare per il figlio, collocato presso la madre, un mantenimento di 650 euro mensili, commisurato alle condizioni economiche e ai tempi di frequentazione.

Successivamente, su iniziativa del P.M., i genitori erano stati oggetto di un procedimento innanzi al tribunale per i minorenni di Venezia, finalizzato a verificare le capacità genitoriali di entrambi. Il tribunale minorile aveva emesso un primo decreto, a due anni dalla sentenza di divorzio, con il quale era stato disposto l’affidamento del minore al Servizio e il collocamento presso il padre.

La madre, nel frattempo aveva iniziato un’azione esecutiva nei confronti del padre, per gli arretrati dell’assegno di mantenimento in favore del figlio non versati, pari a euro 17.400 circa.

Con l’opposizione al precetto, l’uomo si era difeso sostenendo che, essendo mutate le condizioni di affidamento, il mantenimento non era dovuto, o comunque non nella misura stabilita.

Nelle more del giudizio di opposizione innanzi al tribunale, era intervenuto un ulteriore provvedimento del Tribunale per i Minorenni con cui entrambi i genitori erano sospesi dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

L’opposizione al precetto era sta ugualmente respinta poiché, secondo il tribunale, la collocazione del minore presso il padre non aveva privato il titolo esecutivo di efficacia e validità, incombendo sul debitore l’onere di attivare il procedimento previsto dalla legge sul divorzio ex art. 9, per la modifica delle condizioni.

Anche la Corte d’appello confermava la tesi del giudice di primo grado.

Soluzione e percorso argomentativo della Cassazione.

In seguito al ricorso in Cassazione, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza, per la rilevanza della questione che attiene non solo ai rapporti tra provvedimenti successivi in tema di affidamento della prole – caratterizzati da una peculiare forma di giudicato definito rebus sic stantibus – ma riguarda anche il rapporto tra le rispettive esecutività.

Infine, per la particolarità del caso, cioè l’adozione da parte del tribunale per i minorenni di un provvedimento dotato di efficacia esecutiva, che sarebbe immediatamente modificativa almeno di uno dei presupposti del precedente provvedimento di divorzio emesso dal tribunale ordinario.

La Cassazione ha respinto il ricorso. E’ pacifico che i provvedimenti del tribunale per i minorenni non sono intervenuti sulle conseguenze economiche della modifica del regime di collocazione del figlio.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, con l’opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni riguardanti la validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio.

Il titolo esecutivo in materia di famiglia è equiparabile al giudicato, ma si tratta di un giudicato del tutto peculiare – rebus sic stantibus – (cfr. Cass. Civ. ord. 30/07/2015, n. 16173), e quindi i fatti sopravvenuti possono rilevare, ma soltanto attraverso un procedimento ad hoc, quale quello di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

La rilevanza di tali fatti non può essere valutata in sede di opposizione all’esecuzione ma è, riservata alla cognizione del giudice specializzato nel superiore e pubblicistico interesse della migliore composizione possibile delle esigenze dei componenti della famiglia.

A seguito della modifica, da parte del tribunale per i minorenni, dell’assetto della responsabilità genitoriale con conseguenze in tema di collocazione del figlio presso l’uno anziché l’altro genitore, è necessario instaurare la speciale procedura di revisione dei provvedimenti sul contributo per il mantenimento del figlio.

La ragione è evidente: ai fini della modifica è necessaria un’approfondita valutazione, comparativa tra le situazioni rilevanti di entrambi i genitori e direttamente coinvolte nelle cause della crisi del vincolo matrimoniale, anche a prescindere dalla collocazione del minore presso l’uno o l’altro dei genitori.

La Corte ha conclusivamente respinto il ricorso emanando il relativo principio di diritto secondo cui “per i provvedimenti in tema di affidamento o collocazione della prole nell’ambito di procedimenti di separazione personale o divorzio, la successiva modifica, ad opera del tribunale per i minorenni, del solo regime di collocazione del figlio, non ha effetto automatico sulla precedente statuizione di un contributo periodico per il mantenimento del figlio, adottata dal tribunale della separazione o del divorzio”.

Il preesistente giudicato, sebbene particolare in quanto reso rebus sic stantibus, può essere annullato solo con lo specifico rimedio, previsto dall’ordinamento, di revisione di cui all’art. 710 c.p.c. o dall’art. 9 della legge n. 898/70.

In mancanza di attivazione di tale specifica procedura, il genitore debitore di quel contributo resta obbligato in virtù della persistente forza esecutiva del primo provvedimento e il genitore creditore può legittimamente azionarlo, finché non sia espressamente modificato o revocato.

Questioni.

La Corte ha respinto anche l’eccezione di “dolo generale” relativa all’avvio dell’azione esecutiva. In base ai principi generali del processo esecutivo, stante l’inalterata efficacia del titolo esecutivo, anche nella peculiare fattispecie, non si può configurare l’abuso del diritto.