9 Luglio 2019

Il pegno non possessorio

di Martina Mazzei, Avvocato Scarica in PDF

Abstract

Con il d.l. 3 maggio 2016 n. 59 recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori di banche in liquidazione”, convertito con la legge 30 giugno 2015 n. 119, il legislatore ha introdotto importanti novità in ambito di semplificazione nella riscossione del credito introducendo la figura del pegno mobiliare non possessorio.

Il presente contributo si propone di analizzare brevemente tale istituto mettendone in evidenza le principali caratteristiche.

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Il d.l. n. 59/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento il pegno mobiliare non possessorio il quale consente agli imprenditori inscritti nel registro delle imprese di garantire «i crediti concessi a loro o a terzi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell’importo massimo garantito, inerenti all’esercizio dell’impresa.» (sul pegno mobiliare non possessorio in dottrina v. G. BARILLA’, Alcune osservazioni a margine del recepimento legislativo del pegno non possessorio, in Il Corriere Giuridico n. 1/2017; N. CIPRIANI, Appunti sul patto marciano nella L. 30 giugno 2016, n. 119, in Le Nuove Leggi Civili commentate n. 5/2017; M. CAMPOBASSO, Il pegno non possessorio. “Pegno”, ma non troppo, in Le Nuove Leggi Civili commentate n. 3/2018; D. MARINELLI e S. SABATINI, Le alienazioni in garanzia. Giurisprudenza, dottrina e casistica, Santarcangelo di Romagna, Maggioli editore, 2018; L. FOLLIERI, Il patto marciano tra diritto “comune” e “speciale”, in Nuova Giur. Civ., 2018, 12, 1857; A. LUMINOSO, Patto commissorio, patto marciano e nuovi strumenti di autotutela esecutiva, in Riv. Dir. Civ., 2017, 1, 10; N. CIPRIANI, Nuovi modelli di garanzie patrimoniali. Il patto marciano tra garanzia del credito ed esecuzione forzata, in Giur. It., 2017, 7, 1715; E. GABRIELLI, Nuovi modelli di garanzie patrimoniali. Una garanzia reale senza possesso, in Giur. It., 2017, 7, 1715; R. BROGI, D.L. 59/2016: prime annotazioni sul pegno mobiliare non possessorio, in Quotidiano giuridico del 6 maggio 2016).

Tale tipologia di pegno può essere costituita su «beni mobili, anche immateriali, destinati all’esercizio dell’impresa e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio, ad esclusione, invece, dei beni mobili, anche immateriali, registrati

Il pegno non possessorio è, pertanto, un pegno di valore: oggetto della garanzia, come espressamente previsto dall’art. 1 co. 2 del predetto d.l., possono essere beni mobili non solo esistenti ma anche futuri anche solo determinabili mediante riferimento a un valore complessivo. Ad ulteriore conferma che l’oggetto della garanzia non sia il bene in sé ma il valore che rappresenta, l’art. 1 co. 2 del d.l. 59 del 2016 consente al debitore, se non diversamente previsto dal contratto, di disporre del bene oggetto di pegno. Il debitore o il terzo concedente il pegno è, infatti, autorizzato a «trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno.»

La costituzione della garanzia, salvo patto contrario, non limita, quindi, il potere del debitore di disporre della cosa oggetto di pegno: il creditore sarà tutelato attraverso il meccanismo normativo che prevede il trasferimento della garanzia sul corrispettivo dell’alienazione del bene oggetto di pegno o sul bene sostitutivo acquistato dal debitore con quel corrispettivo.

Il contratto costitutivo di pegno deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto con l’indicazione delle generalità del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo concedente il pegno e l’oggetto della garanzia ossia la descrizione del bene, del credito garantito e l’indicazione dell’importo massimo garantito.

La caratteristica essenziale del pegno non possessorio è la mancanza di spossessamento che, invece, nella figura generale del pegno non solo rappresenta il requisito di immediatezza della garanzia (poiché indica la diretta soggezione del bene al potere esecutivo del creditore pignoratizio il quale lo esercita senza il tramite della prestazione del proprietario) ma rappresenta anche l’elemento essenziale ai fini costitutivi della fattispecie tanto che senza la traditio rei il contratto non può dirsi valido.

Si prospetta così un ampliamento delle opportunità di accesso al credito da parte dell’impresa che potrà costituire un pegno non possessorio sui macchinari utilizzati nel processo produttivo continuando però ad utilizzarli.

L’assenza di spossessamento che, nel pegno codicistico svolge una funzione pubblicitaria, viene sopperita, nel pegno non possessorio, da un particolare regime di pubblicità dichiarativa: il contratto di pegno, infatti, avrà effetto e sarà opponibile ai terzi esclusivamente con l’iscrizione in un registro informatizzato presso l’Agenzia delle entrate denominato «registro dei pegni possessori».

Anche l’escussione del pegno è regolata da norme derogatorie rispetto alla disciplina codicistica.

In caso di inadempimento del debitore, infatti, l’art. 1 co. 7 del d.l. 59/2016 prevede che il creditore – previa intimazione notificata, anche direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica certificata, al debitore e all’eventuale terzo concedente il pegno e previo avviso scritto agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto nonché al debitore del credito oggetto del pegno – possa:

  1. I) soddisfarsi sul bene oggetto della garanzia attraverso la vendita del bene e la ritenzione del corrispettivo fino a concorrenza della somma garantita con obbligo di restituzione dell’eccedenza e di informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell’importo ricavato;
  2. II) se l’oggetto del pegno è un credito procedere all’escussione del credito, sempre fino a concorrenza della somma garantita, previa intimazione in forma scritta al datore della garanzia e agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto successivamente della somma garantita;

III) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese procedere alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e a condizione che il contratto costitutivo di pegno preveda i criteri e le modalità di valutazione del corrispettivo della locazione;

  1. IV) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese procedere all’appropriazione dei beni oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita a condizione che il contratto preveda modalità e criteri di valutazione del bene e dell’obbligazione garantita.

Il debitore, in ogni caso, ha facoltà di proporre opposizione ex artt. 702 bis ss c.p.c. chiedendo al giudice dell’esecuzione la sospensione dell’efficacia dell’escussione in presenza di gravi motivi.

In mancanza di opposizione, invece, il debitore sarà tenuto a consegnare il bene oggetto della garanzia entro 15 giorni dalla notifica dell’intimazione e in mancanza il creditore adirà l’ufficiale giudiziario per l’esecuzione della consegna o rilascio secondo le disposizioni del c.p.c.

Se, nelle more, il pegno dovesse risultare trasferito sul corrispettivo della vendita l’ufficiale giudiziario potrà ricercare i relativi crediti e procedere alla loro riscossione; se poi, invece, il bene risultasse già sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione il giudice dell’esecuzione potrà autorizzare il creditore all’escussione del pegno stabilendone tempi e modi. L’eventuale eccedenza di valore dovrà essere corrisposta in favore della procedura esecutiva.

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