2 Luglio 2019

Il terzo debitore è tenuto a corrispondere gli interessi sul credito pignorato, nella misura prevista dal rapporto da cui origina il credito

di Giuliano Stasio Scarica in PDF

Cass. civ. sez. III, 6 giugno 2019, n. 15308, Pres. Vivaldi, Rel. D’Arrigo

Esecuzione forzata e provvedimenti cautelari – Pignoramento o sequestro conservativo presso terzi – Pignoramento o sequestro di crediti – Estensione del pignoramento o del sequestro – Frutti civili – Interessi – Inclusione

MASSIMA

In caso di sequestro conservativo o di pignoramento di crediti, il terzo sequestratario o pignorato, costituito ex lege custode delle somme pignorate, è tenuto alla corresponsione degli interessi nella misura prevista dal rapporto da cui origina il credito sequestrato o pignorato e con le decorrenze ivi previste. Tali frutti civili si accrescono al compendio sequestrato o pignorato, ai sensi dell’art. 2912 c.c.

CASO                                                                                                                                                     

Nell’ambito di un procedimento penale, il Tribunale di Lucca disponeva un sequestro conservativo su conti correnti, depositi e valori mobiliari, a tutela dei crediti vantati dalle parti civili nei confronti degli imputati.

Il sequestro – ai sensi dell’art. 686 c.p.c. – si convertiva in pignoramento e il c.t.u. incaricato dal giudice dell’esecuzione di effettuare la ricognizione delle somme rilevava che l’istituto di credito non aveva corrisposto gli interessi sulle somme depositate. Inutilmente sollecitata la Banca alla corresponsione di tali somme, il giudice dell’esecuzione disponeva infine l’assegnazione delle sole somme versate sul libretto, senza interessi.

Le parti civili, allora, convenivano in giudizio, la banca, chiedendo la condanna al pagamento degli interessi. Il Tribunale di Lucca, però, respingeva la domanda, osservando che se agli attori fossero stati assegnati gli interessi in sede esecutiva, essi avrebbero già avuto un titolo (l’ordinanza di assegnazione) per agire esecutivamente nei confronti della banca; diversamente, avrebbero dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi nei confronti del provvedimento del giudice dell’esecuzione che ometteva di disporre l’assegnazione degli interessi. Pertanto, l’autonoma domanda di cognizione era ritenuta infondata “in base alla stessa prospettazione degli attori”, ma anche perché “nessuna norma di diritto sostanziale (o processuale) fonda l’assunto degli attori secondo il quale i crediti sequestrati sarebbero naturaliter produttivi di interessi”.

La decisione veniva impugnata dalle parti civili, ma la Corte d’appello di Firenze confermava integralmente la sentenza di primo grado, salva la rideterminazione delle spese di lite.

Le parti civili da ultimo hanno adito la Cassazione, ribadendo le stesse censure proposte dinanzi alla Corte d’appello. La banca ha proposto ricorso incidentale, sostenendo l’invalidità del mandato alle liti conferito al difensore degli attori per il grado d’appello e, nel merito, chiedendo la conferma della pronuncia.

SOLUZIONE

La Corte, in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, ha dichiarato la nullità della procura alle liti e, di conseguenza, cassato senza rinvio la sentenza impugnata, accertando l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Nonostante l’inammissibilità del ricorso principale, alla luce della particolare importanza della questione giuridica sottopostale, la Corte è comunque entrata nel merito della vicenda, decidendo di pronunciare ai sensi dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto per il quale il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi (nella misura prevista dal rapporto da cui origina il credito) maturati dalle somme sottoposte a sequestro conservativo o pignoramento di crediti.

QUESTIONI

La disamina viene svolta unicamente sull’istituto del pignoramento presso terzi, posto che il sequestro conservativo su crediti si effettua nelle medesime forme (art. 678 c.p.c.) e si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene la sentenza di condanna esecutiva (art. 685 c.p.c.).

Prima di passare alla questione di diritto, la Corte ha innanzitutto confermato la prima ratio decidendi della pronuncia del Tribunale di Lucca, che aveva respinto la domanda delle parti civili osservando che, se agli attori fossero stati assegnati gli interessi in sede esecutiva, essi avrebbero già avuto un titolo (l’ordinanza di assegnazione) per agire esecutivamente nei confronti della banca; diversamente, avrebbero dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi nei confronti del provvedimento del giudice dell’esecuzione che ometteva di disporre l’assegnazione degli interessi.

Diversa sorte, invece, per la seconda ratio decidendi, con la quale il Tribunale di Lucca aveva affermato che: “nessuna norma di diritto sostanziale (o processuale) fonda l’assunto degli attori secondo il quale i crediti sequestrati sarebbero naturaliter produttivi di interessi”.

La differenza tra l’esecuzione forzata mobiliare di somme di denaro e quella presso terzi di diritti di credito – afferma la Corte – sta nella circostanza che, nel primo caso, l’espropriazione ha a oggetto il bene materiale “denaro contante”, mentre nel secondo caso l’oggetto dell’espropriazione è il diritto immateriale di credito, come ripetutamente chiarito dallo stesso legislatore agli artt. 543 c.p.c., co. 1; 552; 553 e 554 c.p.c.

Con il R.D. 10 marzo 1910, n. 149, all’art. 12, il legislatore aveva stabilito che le somme rinvenute durante un’espropriazione mobiliare venissero depositate dalla cancelleria su di un libretto di risparmio postale non fruttifero. La norma è tuttora in vigore, ma è di fatto inutilizzata, perché le Poste Italiane non emettono libretti di risparmio non fruttiferi da diversi anni. Al giorno d’oggi, quindi, il denaro contante pignorato presso il debitore produce interessi per tutto il tempo che dura la custodia.

Al contrario, non esiste alcuna norma specifica in materia di pignoramento di crediti, pertanto – secondo la Corte – bisogna fare riferimento alla normativa generale, tra cui l’art. 552 c.p.c., il quale stabilisce che, a seguito del pignoramento presso terzi, venga assegnato al creditore procedente “il credito”; l’art. 2912 c.c., a mente del quale il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata; e l’art. 820 c.c., co. 3, per il quale i frutti civili sono quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento e, per il denaro, sono gli interessi del capitale.

La Corte conclude affermando che “qualora il terzo pignorato sia tenuto a corrispondere gli interessi al debitore esecutato, gli stessi vanno riconosciuti anche a vantaggio del creditore pignorante”, nella misura stabilita nel titolo del credito pignorato.

L’unico precedente in materia analoga è dovuto a Cass. 1696/1983, la quale aveva affermato che “il pignoramento di un credito pecuniario del debitore esecutato verso un terzo investe, fino a concorrenza della pretesa consacrata nel titolo esecutivo, non soltanto gli interessi maturandi fino all’assegnazione in favore del creditore procedente, ma anche quelli in precedenza maturati con decorso dalla data di scadenza dell’obbligazione (art. 2912 c. c.)”.

La differenza tra le due pronunce, però, è sostanziale: mentre quella del 1983 precisa “fino a concorrenza della pretesa consacrata nel titolo esecutivo”, questa recente pone a carico del terzo debitore-custode l’onere autonomo di corrispondere gli interessi delle somme dovute, in quanto parte integrante del rapporto soggetto a pignoramento e successiva assegnazione.

La pronuncia in commento, indirettamente, richiede al terzo debitore e custode ex lege di godere delle somme soggette a pignoramento al fine di maturare gli interessi previsti dal rapporto stesso, interessi che poi sarà tenuto a corrispondere al creditore. Quest’onere, però, appare di non facile coniugazione con l’art. 521 c.p.c., co. 4, il quale impone al custode di non usare le cose pignorate senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione e, più in generale, con il ruolo del terzo, che sarebbe obbligato a corrispondere gli interessi previsti dal rapporto originario, senza la possibilità di adempiere l’obbligazione nei termini stabiliti dal contratto.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui il rapporto tra il terzo e il creditore sia un mutuo oneroso, con la possibilità per il terzo di estinguere il mutuo prima della scadenza. Applicando pedissequamente la massima della Cassazione, dovremmo giungere alla conclusione che il terzo sia tenuto alla corresponsione degli interessi per tutta la durata originaria del rapporto di mutuo, senza – al contempo – avere la possibilità di estinguerlo prima della sua naturale scadenza.

Da ultimo si evidenzia che la sentenza in commento fa riferimento soltanto agli interessi compensativi e corrispettivi (“La debenza degli interessi, pertanto, dipende dei criteri fissati dall’art. 1282 c.c., e la loro misura è stabilita nel titolo del credito pignorato”), restando invece esclusi gli interessi moratori, che rappresentano, invece, il profilo risarcitorio in seguito all’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria.