Sezioni Unite: OK all’eccezione di prescrizione generica
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFCon decisione del 13 giugno 2019 n. 15895, le Sezioni Unite della Cassazione – ritenuto che l’elemento qualificante dell’eccezione di prescrizione è l’allegazione dell’inerzia del titolare del diritto, che costituisce il fatto principale al quale la legge riconnette l’effetto estintivo e che, se il correntista può limitarsi ad indicare l’esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato, anche la Banca, dal canto suo, potrà limitarsi ad allegare l’inerzia dell’attore in ripetizione, e dichiarare di volerne profittare – hanno risolto il contrasto giurisprudenziale (eccezione di prescrizione specifica o generica?) nel senso della non necessarietà dell’indicazione, da parte della banca, del dies a quo del decorso della prescrizione.
È stato dunque enunciato il seguente principio di diritto: «l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l’indicazione di specifiche rimesse solutorie».
Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicchè il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell’onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente
Nelle medesima decisione, le Sezioni Unite hanno anche chiarito che ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d’indebito oggettivo, il termine “domanda”, di cui all’art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c.