2 Luglio 2019

La prestazione di sicurezza sociale

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Corte di Giustizia UE, 14 marzo 2019, C-372/18

Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Articolo 3 del regolamento n. 883/2004 – Nozione di prestazione di sicurezza sociale

Massima

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che prestazioni, quali l’assegno per l’indipendenza personale e la prestazione compensativa della disabilità, devono essere considerate, ai fini della loro qualificazione come prestazioni di sicurezza sociale a norma di tale disposizione, come concesse al di fuori di ogni valutazione individuale delle esigenze personali del beneficiario, considerato che le risorse di quest’ultimo rilevano ai soli fini del calcolo dell’importo effettivo delle prestazioni medesime sulla base di criteri oggettivi e legalmente definiti.

Commento

Nel caso in commento l’amministrazione tributaria francese assoggettava due coniugi, residenti fiscali francesi ma iscritti al regime di sicurezza sociale svizzero, a contributi e prelievi destinati a finanziare l’assegno per l’indipendenza personale (APA) e la prestazione compensativa della disabilità (PCH). La Corte d’appello amministrativa di Nancy (Francia), investita della controversia, richiedeva alla Corte di giustizia se le suddette prestazioni (APA e PCH) potessero essere considerate come prestazioni di sicurezza sociale e, come tali, rientrare dunque nel campo di applicazione del regolamento n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Tale regolamento, infatti, dispone che le persone cui esso è applicabile sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro e la Svizzera è considerata, a tale specifico riguardo, come uno Stato membro. La Corte di giustizia ha rammentato, innanzitutto, che la distinzione tra prestazioni rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 e quelle che ne sono escluse è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare le sue finalità ed i presupposti della sua attribuzione, e non sul fatto che una determinata prestazione sia qualificata o meno come prestazione di sicurezza sociale dalla normativa nazionale. In tal senso, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia nonché anche sulla base della più recente pronuncia Giustizia UE, 7 febbraio 2019, n. C-322/17, una prestazione può essere considerata come una prestazione di sicurezza sociale se, da un lato, è attribuita ai beneficiari in base ad una situazione legalmente definita e prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali (prima condizione), e se, dall’altro, si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell’art. 3, paragrafo 1, del regolamento citato (seconda condizione). Secondo la Corte di giustizia, nella fattispecie concreta è pacifico che il diritto alle prestazioni APA e PCH sorge sulla base di criteri oggettivi e legalmente definiti e non implica valutazioni individuali delle esigenze personali del beneficiario da parte delle autorità competenti; risulta, inoltre, soddisfatta anche la seconda condizione sopra riferita poiché le prestazioni APA e PCH riguardano rischi rientranti nel campo di applicazione del regolamento n. 883/2004. Pertanto, l’assegno per l’indipendenza personale (APA) e la prestazione compensativa della disabilità (PCH) devono essere qualificate, ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 883/2004 come prestazioni di sicurezza sociale.

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