25 Giugno 2019

Oggetto dell’espropriazione forzata presso terzi (il credito pignorato aumentato della metà), intervento ed onere di estensione del pignoramento

di Cecilia Vantaggiato Scarica in PDF

Cassazione civile, sez. III, 11.06.2019, n. 15595 – Pres. De Stefano – Rel. Rossetti

Il limite previsto dall’art. 546, comma 1, c.p.c., vale a dire l’importo del credito precettato aumentato della metà, delimita anche l’oggetto del processo esecutivo; pertanto, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, quand’anche del medesimo procedente, non consente il superamento di quel limite e quindi l’assegnazione di crediti in misura maggiore.

CASO

T.A., creditore di F.M., iniziò l’esecuzione sui beni del debitore, pignorando presso terzi il credito vantato dal debitore nei confronti di due società, la Itas Mutua e la Itas Vita e notificando a tali società il pignoramento per Euro 35.476,81.

A seguito della dichiarazione negativa della Itas Mutua e Itas Vita, il creditore procedente avviò l’accertamento dell’obbligo del terzo, nel quale venne accertato il debito delle due società pari ad euro 228.157,30.

Durante la procedura di accertamento, il creditore procedente intervenne volontariamente nel procedimento esecutivo da lui stesso iniziato, rivendicando un credito maggiore rispetto a quello pignorato. Avverso l’ordinanza di assegnazione, emessa sulla base della somma pari a quella azionata e pignorata ex art. 546 c.p.c., T.A. propose opposizione gli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Il Tribunale di Trento concluse per il rigetto, ritenendo che l’art 546 c.p.c. limitasse gli effetti del pignoramento all’importo precettato, aumentato della metà, e che pertanto il vincolo di indisponibilità creato dal pignoramento fosse circoscritto a tale importo.

Avverso la sentenza, inappellabile ex lege, veniva proposto ricorso straordinario per cassazione.

SOLUZIONE

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte afferma il principio in forza del quale, ove non venga richiesta l’estensione del pignoramento, non è consentito superare il limite ex art. 546 c.p.c. per il tramite di un atto di intervento promosso dal medesimo creditore procedente.

QUESTIONI

La pronuncia della S.C. affronta il tema del possibile superamento del limite sancito dall’art 546 c.p.c. pur in assenza di rituale atto di estensione del pignoramento.

Occorre premettere che con il pignoramento presso terzi il creditore procedente impone al terzo pignorato l’obbligo di non disporre della somma pignorata. Rientra nella discrezionalità del creditore, infatti, individuare la somma da sottoporre concretamente a pignoramento.

Sull’importo individuato, si crea un vincolo di indisponibilità, oltre il quale il debitore esecutato resta libero di disporre (ad esempio, mediante cessione) del proprio credito; correlativamente il terzo pignorato rimane libero di adempiere la parte di credito non pignorata a richiesta del suo creditore. Ne deriva che la parte non pignorata non è soggetta a vincolo alcuno e in sede esecutiva non se ne potrà ordinare l’assegnazione al creditore.

Ciò posto, occorre verificare se sia possibile l’intervento del creditore procedente nel procedimento da lui stesso introdotto, sulla base di un ulteriore titolo esecutivo, al fine di conseguire una somma maggiore ed ulteriore rispetto a quella indicata nel pignoramento.

L’art 499 c.p.c. prevede invero la possibilità di intervento nel processo esecutivo già instaurato sia da parte dei creditori che nei confronti del debitore abbiano un credito fondato su titolo esecutivo, nonché dei creditori che, al momento del pignoramento, abbiano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero vantino un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero siano titolari di un credito di somma di denaro risultante da estratto autentico delle scritture contabili, notificando al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell’estratto autentico notarile attestante il credito se l’intervento nell’esecuzione ha luogo in forza di essa.

La norma prevede altresì che ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante abbia facoltà di indicare l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, invitandoli a estendere il pignoramento, se forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l’estensione.

La funzione del precetto normativo è evidente: attuare il principio della par condicio creditorum come individuato dall’art. 2741 c.c., secondo cui, salve le cause legittime di prelazione, ciascun creditore ha diritto di soddisfarsi sui beni del debitore a parità di condizioni con gli altri creditori.

Le modalità di attuazione di tale principio sono molteplici, basti pensare alla soluzione del codice di rito del 1865, che prevedeva l’intera conduzione del processo ad opera del creditore procedente con possibilità per gli altri creditori di partecipare alla fase distributiva proponendo opposizione sul prezzo della vendita e chiedendo quindi di essere utilmente collocati nel riparto. Ancora, si ponga mente a quanto previsto nel codice del 1940 (ante riforma del 2005), in cui era prevista la partecipazione di tutti i creditori (sia di quelli titolati che di quelli senza titolo) e ciò sia nella fase espropriativa, con il potere di provocarne gli atti solo se muniti di titolo, sia nella fase distributiva.

L’odierna formulazione, a seguito della novella del 2005 (non accolta favorevolmente dalla dottrina, che ha prospettato anche dubbi di legittimità costituzionale cfr. Bove, in Balena, Bove, Le riforme più recenti del processo civile, Bari, 2006, 179; Soldi, in Bucci, Soldi, Le nuove riforme del processo civile, Padova, 2006, 213, che ritiene ingiustificata la posizione di favore riconosciuta solo ad alcune categorie di creditori; v. anche Tedoldi, L’oggetto della domanda di intervento e delle controversie sul riparto nella nuova disciplina dell’espropriazione forzata, in Riv. dir. proc., 2006, 1297 ss.), che ha mutato i presupposti dell’intervento nell’espropriazione forzata, prevedendo che possano parteciparvi solo i creditori muniti di titolo esecutivo e talune categorie di creditori senza titolo (creditori muniti di diritto di prelazione sul bene, creditori sequestranti e coloro che siano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c., fermo restando che costoro, per partecipare alla distribuzione, dovranno vedere riconosciuto il proprio credito dal debitore o nel frattempo munirsi del titolo esecutivo).

L’art 499 c.p.c., quindi, si presta ad attuare la regolamentazione dei rapporti fra il creditore procedente e creditori intervenuti, consentendo che anche questi ultimi possano essere soddisfatti evitando che i beni originariamente pignorati in misura ritenuta dal creditore procedente idonea al soddisfacimento del proprio credito si rivelino poi insufficienti in conseguenza dell’intervento di altri creditori.

È evidente, da quanto sopra accennato, che l’intervento nel processo esecutivo realizzi un concorso tra creditore intervenuto e creditore procedente usualmente definito accessorio, in virtù del quale l’interventore soggiace alle sorti del primo pignoramento, e quindi anche alla sua misura (vale a dire all’oggetto come indentificato), salvo che nel caso di pignoramento presso terzi non ne chieda, appunto, l’estensione ex art. 499 c.p.c.

Preso atto nel caso di specie della mancata estensione del pignoramento ad opera del creditore procedente munito di (ulteriore) titolo esecutivo, la S.C. fornisce pertanto risposta negativa al quesito circa la possibilità che il creditore procedente possa utilmente intervenire nel procedimento esecutivo da lui stesso introdotto al fine di conseguire l’assegnazione di una somma ulteriore rispetto a quella indicata nel pignoramento, in misura eccedente il limite del credito precettato, aumentato della metà: in difetto di rituale estensione, quindi, non è in alcun modo possibile invocare l’efficacia del pignoramento sul maggior credito emerso all’esito del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, rispetto a quello oggetto di pignoramento, poiché manca l’atto che lo presuppone (id est, l’estensione del pignoramento).

Non solo. Secondo gli Ermellini scarso rilievo deve assegnarsi alla circostanza che il credito sia stato accertato all’esito del giudizio (una volta previsto dall’art. 548 c.p.c e oggi) inserito nel subprocedimento incidentale alla procedura esecutiva presso terzi: se è vero che il pignoramento presso terzi è una fattispecie processuale a formazione progressiva, nondimeno il suo oggetto resta univocamente delimitato dall’art. 546 c.p.c., comma 1, non potendo più, dopo la novella di questo, sostenersi che esso si estenda alla totalità dei crediti del debitore esecutato nei confronti del terzo, essendo libero questi di disporre del credito nella misura eccedente l’importo del credito precettato, aumentato della metà.

Alla luce di quanto esposto, viene pertanto ribadito il principio di diritto secondo cui il limite previsto dall’art. 546 c.p.c., comma 1, vale a dire l’importo del credito precettato aumentato della metà, vada a delimitare anche l’oggetto del processo esecutivo; e quindi, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, quand’anche del medesimo procedente, non consente il superamento di quel limite e quindi l’assegnazione di crediti in misura maggiore.

D’altronde, la scelta del legislatore nell’art. 546 c. 1 c.p.c. (“Dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’art. 543, il terzo è soggetto relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode”) è chiara: operare un bilanciamento tra gli interessi contrastanti, e meritevoli entrambi di tutela, da un lato quello del creditore procedente alla piena realizzazione della propria pretesa e, dall’altro, quello del debitore esecutato a non subire il blocco totale, e di regola per un tempo non breve, di somme ingenti, pure in presenza di un credito azionato di ammontare esiguo. Il punto di equilibrio viene quindi identificato nella previsione di un limite al vincolo esecutivo, costituito dall’importo del credito precettato, aumentato della metà, atteso che il creditore rimasto parzialmente insoddisfatto potrà comunque promuovere un nuovo pignoramento presso terzi per la somma rimasta incapiente, senza subire alcuna menomazione del suo diritto alla tutela giurisdizionale (così Corte Cost. 368/2010).