Illegittima segnalazione “a sofferenza” e risarcimento del danno
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFUna decisione del Trib. Modena dell’11 febbraio 2019 opera una interessante ricognizione di ‘punti fermi’ giurisprudenziali in merito alle conseguenze di una illegittima segnalazione a sofferenza, sintetizzabili come segue:
- in ipotesi di illegittima segnalazione del debitore alla Centrale Rischi Bankitalia, possono essere risarciti sia il danno non patrimoniale alla persona, anche giuridica, con riguardo ai valori della reputazione e dell’onore (essendo anche i soggetti collettivi titolari dei diritti della personalità a tutela costituzionale ex art. 2 Cost.), sia il danno al patrimonio, che può essere oggetto della prova presuntiva, quale conseguenza per l’imprenditore di un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l’ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza;
- occorre evidenziare il parziale superamento dell’indirizzo favorevole al riconoscimento, in materia di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, del danno in re ipsa, peraltro relativo per lo più ad ipotesi di svolgimento di attività di impresa da parte del danneggiato. Va infatti osservato che, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte in materia di art. 2059 c.c., “il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza” (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; Cass. n. 16004/2003; nonché Cass. civ., SS. UU, n. 26972/2008), che come tale necessita di allegazioni non generiche e della relativa prova;
- in particolare, riguardo alla responsabilità di una banca per l’ingiustificata appostazione di un credito “a sofferenza” alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, la Suprema Corte ha chiarito che “la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva di quel fatto, sicché la prova dell’esistenza concreta del danno, della reale entità e del rapporto di causalità è riservata alla successiva fase di liquidazione; conseguentemente il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che nel giudizio di liquidazione, venga negato il fondamento concreto della domanda risarcitoria, previo accertamento del fatto che il danno non si sia in concreto verificato” (Cass. n. 21428/2007).
In conclusione, ai fini del risarcimento del danno deve essere fornita la circostanziata dimostrazione delle conseguenze pregiudizievoli patite in ragione della erronea segnalazione alla Centrale Rischi sul piano sia dell’immagine e della reputazione che di quello della concreta operatività bancaria e del credito finanziario di cui si godeva (nesso causale tra l’errata segnalazione da parte della banca ed il danno patrimoniale e non patrimoniale subito).