4 Giugno 2019

Il foro del luogo ove ha sede il Consiglio dell’Ordine al cui Albo è iscritto l’avvocato (art. 637, comma 3, c.p.c.) non è applicabile alle controversie proposte dal domiciliatario contro il dominus

di Gian Marco Sacchetto Scarica in PDF

Cass. civ., sez. II, sent. 19 marzo 2019, n. 7674 – Pres. Gorjan, Est. Dongiacomo, P. M. Celeste (conf.)

Procedimento di ingiunzione per il pagamento di competenze professionali – Foro di cui all’art. 637, comma 3, c.p.c. – Ambito di applicazione – Prestazioni rese in favore di un soggetto terzo in virtù di contratto di mandato concluso con un altro avvocato.

In tema di pagamento di compensi di avvocato, il foro speciale di cui all’art. 637, 3° comma, c.p.c. trova applicazione solo se la domanda monitoria abbia ad oggetto l’onorario per prestazioni professionali rese dall’avvocato direttamente al cliente rappresentato e difeso in giudizio e non anche ove si riferisca al credito al compenso maturato dal medesimo professionista nei confronti di un diverso collega che lo abbia incaricato, in forza di un ordinario contratto di mandato, sia pure a beneficio di un terzo, dello svolgimento di singoli atti processuali nell’interesse del proprio assistito.

Quando l’obbligazione dedotta in giudizio è il compenso dovuto al professionista (nella specie, avvocato), per la determinazione del forum contractus facoltativo, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., deve farsi riferimento al luogo in cui il contratto è stato concluso e, quindi, a norma dell’art. 1326 c.c., a quello ove il proponente ha avuto conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.

Riferimenti normativi: art. 637 c.p.c., artt. 18-20 c.p.c., art. 1326 c.c.

CASO

Due avvocati proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Faenza, ottenuto da un collega per il pagamento del compenso maturato da quest’ultimo nei confronti dei primi, i quali lo avevano incaricato di svolgere alcuni atti processuali in qualità di “domiciliatario”. L’opposizione veniva rigettata e il Tribunale di Ravenna, quale giudice di appello, confermava il rigetto. Avverso tale sentenza, gli opponenti proponevano ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione accoglie il ricorso, ritenendo assorbente il primo motivo (violazione delle norme sulla competenza), escludendo ogni rilievo alla norma prevista dall’art. 637, comma terzo, c.p.c. la quale prevede la competenza territoriale alternativa ad emettere il decreto ingiuntivo del giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine, al cui albo è iscritto l’avvocato (ricorrente). Secondo la S.C., infatti, il foro speciale di cui all’art. 637, terzo comma, c.p.c. può trovare applicazione solo nel caso di richiesta monitoria di crediti professionali da parte di un avvocato nei confronti del proprio cliente e non già in relazione a un ordinario contratto di mandato intervenuto, sia pure a beneficio di un terzo, tra il dominus e il domiciliatario.

QUESTIONI

La sentenza in commento si inserisce nella più ampia questione relativa all’individuazione del soggetto obbligato a remunerare le prestazioni del domiciliatario (parte assistita o dominus).

Non si può fare a meno di ricordare il recente approdo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per individuare il soggetto obbligato al pagamento dei compensi del domiciliatario, occorre stabilire di volta in volta ed in concreto se il mandato di patrocinio provenga dalla stessa parte rappresentata in giudizio (cliente) o, invece, dal dominus che abbia incaricato il collega dello svolgimento di singoli atti processuali nell’interesse del suo patrocinato (Cass. n. 19416/2016).

Il risultato di tale verifica ha evidenti ricadute pratiche: qualora il cliente abbia inteso conferire ad entrambi gli avvocati (dominus e domiciliatario) il c.d. mandato di patrocinio, sarà lo stesso cliente a essere tenuto al pagamento del compenso professionale al domiciliatario; qualora, invece, il cliente abbia inteso conferire detto mandato soltanto al proprio legale (conferendo all’avvocato dell’altro foro solo la procura ad litem), graverà sul dominus l’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario da lui stesso incaricato.

In questa prospettiva, è l’avvocato mandante (e non il patrocinato) a diventare “cliente” del collega domiciliatario (cfr. Cass. n. 25816/2011), instaurandosi, parallelamente al rapporto con la parte che abbia rilasciato la procura ad litem, un altro distinto rapporto interno ed extraprocessuale, regolato dalle norme di un ordinario mandato, anche se questo sia stato richiesto e si sia svolto nell’interesse di un terzo (cfr. Cass. n. 19416/2016 cit.).

Ciò che precisamente è avvenuto nel caso esaminato dalla Suprema Corte, dove il compenso richiesto in via monitoria era stato dal domiciliatario dichiaratamente maturato per aver compiuto una serie di atti relativi al giudizio nel quale la cliente dei due avvocati mandanti era parte. Il conferimento dell’incarico era avvenuto, però, su esplicita ed esclusiva richiesta dei medesimi avvocati, anche se nell’interesse della loro cliente (che si era limitata a rilasciare al domiciliatario la procura ad litem).

Sulla base di tale quadro fattuale, la Corte ha affermato l’inapplicabilità dello “speciale” criterio di competenza previsto all’art. 637, comma 3, c.p.c., alle controversie tra dominus e domiciliatario in relazione ai compensi professionali di quest’ultimo per le prestazioni rese in favore dell’avvocato mandante.

L’art. 637 c.p.c. stabilisce i criteri per la determinazione della competenza nell’ambito del procedimento per ingiunzione e al primo comma richiama le regole sulla competenza previste per le domande proposte in via ordinaria (artt. 7 e ss. c.p.c. per la competenza per materia e valore e artt. 18 e ss. c.p.c. per la competenza territoriale).

A tali regole l’art. 637 c.p.c. aggiunge, ai successivi commi, due criteri di competenza alternativi e concorrenti rispetto a quelli generali, richiamati nel primo comma.

Il secondo comma prevede la facoltà di far valere il credito riguardante onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati (art. 633, n. 2, c.p.c.) avanti “all’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito azionato si riferisce”.

Il terzo comma prevede in favore degli avvocati e dei notai che vogliano agire in via monitoria «contro i propri clienti» un criterio di competenza strettamente territoriale, che va riferito «al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono».

La S.C. ribadisce la necessità di una stretta interpretazione del comma terzo dell’art. 637 c.p.c. (peraltro in linea con la vocazione restrittiva della giurisprudenza di legittimità che ha negato l’applicabilità del foro in questione ad altre categorie di professionisti, per esempio agli ingegneri: cfr. Cass. n. 3465/1959), da applicare “solo se la domanda monitoria abbia ad oggetto l’onorario per prestazioni professionali rese dall’avvocato direttamente al cliente rappresentato e difeso in giudizio”.

Per la Corte, infatti, il foro speciale in questione non è applicabile ove si riferisca al credito per il compenso maturato dal medesimo professionista nei confronti di un diverso collega che lo abbia incaricato, in forza di un ordinario contratto di mandato, sia pure a beneficio di un terzo, dello svolgimento di singoli atti processuali nell’interesse del proprio assistito.

Il rapporto che si viene a creare tra l’avvocato mandante e l’avvocato domiciliatario non rende applicabile il foro di cui al terzo comma dell’art. 637 c.p.c., che concerne i soli rapporti professionali tra gli avvocati e i propri clienti. E questo, si badi, malgrado in altre occasioni la stessa giurisprudenza di legittimità abbia affermato che, nell’ipotesi in cui un avvocato affidi ad un collega il mandato di patrocinio, anche se a beneficio di un terzo soggetto, «la posizione del cliente viene assunta non dal patrocinato, ma da chi ha richiesto per lui l’opera professionale» (Cass. n. 25816/2011).

L’esclusione del domiciliatario dal raggio applicativo dell’art. 637, terzo comma, c.p.c. sembra allora sottintendere che la Corte consideri tale norma di carattere “eccezionale”, come del resto autorevolmente evidenziato in dottrina (v. C. Consolo, V. Mariconda, Processo civile – Formulario commentato – I procedimenti speciali, Ipsoa, 2007, p. 36 e ss.; Edoardo Garbagnati, Alberto A. Romano, Il procedimento d’ingiunzione, Giuffrè, 2012, p. 60).

In effetti, l’art. 637, comma terzo, c.p.c. introduce una notevole deroga al principio generale del foro del convenuto. L’eccezionalità della norma ha fatto addirittura dubitare della sua legittimità costituzionale per disparità di trattamento ed irragionevolezza (art. 3 Cost). Nondimeno, la Corte costituzionale, con la pronuncia del 18 febbraio 2010, n. 50, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità sollevata sul punto (in dottrina, si veda Russo, La Corte Costituzionale conferma la legittimità costituzionale dell’art. 637, terzo comma, c.p.c., in Riv. dir. proc. civ., 2010, p.1477) sulla considerazione che la possibilità di scegliere un foro non coincidente con la residenza o il domicilio del debitore convenuto non contrasta con il principio di eguaglianza, apparendo il «frutto di una scelta non irragionevole del legislatore».

In tale occasione, la Corte Costituzionale, ha poi ribadito la ratio ispiratrice della norma in parola, che consiste nell’«agevolare il professionista, che sarebbe invece costretto a seguire le cause relative al recupero dei crediti professionali in luogo diverso (o addirittura in luoghi diversi) da quello in cui egli avesse attualmente stabilito l’organizzazione della propria attività professionale».

La sentenza in commento, tuttavia, non ha esplicitato le ragioni della limitazione della nozione di “cliente” a quello «direttamente […] rappresentato e difeso in giudizio», tanto più ove si consideri che il terzo comma dell’art. 637 c.p.c. specifica soltanto che la domanda d’ingiunzione sia rivolta dagli avvocati «contro i propri clienti», senza porre alcuna distinzione.

D’altronde, anche tra la parte e il difensore si stabilisce, in ordine al conferimento d’incarico, un rapporto interno ed extraprocessuale, che è disciplinato dalle norme di un ordinario mandato di diritto sostanziale e di un contratto di prestazione d’opera intellettuale. Pertanto, “cliente non è sempre colui che rilascia la procura ad litem, ma è a volte chi affida il mandato di patrocinio al legale e che, avendogli chiesto la prestazione della sua opera, si obbliga direttamente, come soggetto del negozio, se l’incarico sia stato accettato ed assolto, alla corresponsione del compenso relativo, pure se il patrocinio sia stato svolto a favore di un terzo” (Cass. n. 5620/1979, Cass. n. 6494/1987, confermata da Cass., 15-01-2000, n. 405).

Delle due, l’una: o il dominus in taluni casi assume anch’esso la posizione sostanziale di cliente del domiciliatario (il che sembra confermato dalla nozione di “cliente” fornita dalla Corte nelle pronunce sopra richiamate), oppure lo stesso dominus non può considerarsi mai un cliente del domiciliatario, neppure nel caso in cui il cliente intenda intrattenere il rapporto professionale soltanto con il dominus (conferendo al domiciliatario esclusivamente la procura ad litem).

Se si accetta che la posizione di “cliente” possa essere assunta anche dal dominus, si potrebbe ritenere – ma è chiara la tendenza in senso opposto che emerge dalla pronuncia in commento – che le controversie tra domiciliatario e dominus possano rientrare nel perimetro applicativo dell’art. 637, comma terzo, c.p.c. (e ciò in maniera assolutamente compatibile con la formulazione letterale della norma, che discorre di domanda di ingiunzione «contro i propri clienti»), senza la necessità di operare alcuna interpretazione estensiva (ammessa anche per le norme eccezionali) o analogica (vietata per le sole norme eccezionali).

Anche nel caso del domiciliatario, la ratio “agevolatrice” della norma resterebbe immutata: il domiciliatario, infatti, non sarebbe costretto a seguire le cause relative al recupero dei crediti professionali (seppur svolte a favore di un collega nelle vesti di cliente) in luogo diverso da quello in cui egli abbia attualmente stabilito la propria attività professionale.

Qualora, invece, si ritenesse che, dal punto di vista sostanziale, il rapporto tra dominus e domiciliatario si configuri come una situazione nella quale il prestatore d’opera intellettuale si sia avvalso di “sostituti e ausiliari” ai sensi dell’art.2232 c.c., ugualmente ricadrebbe sul dominus (e non sul cliente) l’obbligo di pagamento dei compensi, ma in questo caso il dominus non si potrebbe evidentemente considerare un “cliente” del domiciliatario.

In tal caso, il principio di diritto espresso dalla Corte nella pronuncia dalla quale abbiamo preso le mosse tornerebbe ad esplicare tutta la sua forza, non essendo applicabile il foro speciale di cui all’art. 637, comma terzo, c.p.c., ai rapporti tra domiciliatario e dominus.

L’art. 637, comma 3, c.p.c. resterebbe così applicabile soltanto nei rapporti tra avvocato e cliente, purché questi non sia qualificabile come consumatore: infatti, il foro speciale del luogo di iscrizione dell’avvocato cede rispetto al foro esclusivo di protezione del consumatore (Cass. n. 12685/2011).