Dimissioni del lavoratore
di Evangelista Basile Scarica in PDFCassazione Civile, Sezione Lavoro, 14 marzo 2019, n. 7318
Contratti – Dimissioni del lavoratore – Conversione da tempo determinato a indeterminato – Effetto risolutivo – Sussiste
MASSIMA
Le dimissioni del lavoratore sono idonee ex se a produrre l’effetto della estinzione del rapporto, che è nella disponibilità delle parti, a prescindere dai motivi che abbiano determinato le dimissioni e dall’eventuale esistenza di una giusta causa, atteso che, anche in tal caso, l’effetto risolutorio si ricollega pur sempre, a differenza di quanto avviene per il licenziamento illegittimo o ingiustificato, ad un atto negoziale del lavoratore, che è preclusivo di un’azione intesa alla conservazione del medesimo rapporto.
COMMENTO
La Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra la s.p.a. e un proprio dipendente disponendo, pertanto, la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e prevedendo in favore del lavoratore il risarcimento del danno quantificato dal giudicante in una somma pari a dieci mensilità della retribuzione globale di fatto. Il Giudice di primo grado aveva invero rigettato il ricorso del lavoratore ritenendo che la domanda (di conversione) fosse preclusa dalle rassegnate dimissioni del lavoratore. Diversamente, la Corte d’Appello riteneva che le dimissioni presentate nel corso di una serie di contratti a termine non impedivano tout court la conversione, essendo necessario accertare se la volontà di recedere dal rapporto di lavoro a termine sussistesse anche in relazione ad un rapporto di lavoro stabile come quello a tempo indeterminato. Le dimissioni, infatti, per loro natura, sono finalizzate a chiudere un vincolo in corso e pertanto non possono che riferirsi a quest’ultimo, a meno che, non via sia una dichiarazione che comprovi la volontà di dismettere anche il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque indici oggettivi che consentano di ricostruire una precisa volontà in tal senso. Secondo la Cassazione però le dimissioni da un rapporto di lavoro a termine impediscono la conversione del contratto. Nello specifico, la Suprema Corte di Cassazione adita, richiamando precedenti decisioni, precisa che, in astratto, le dimissioni da un rapporto di lavoro a tempo determinato non escludono il diritto all’accertamento dell’illegittimità del termine apposto. Tuttavia, secondo il Collegio, bisogna considerare che le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio con effetto risolutivo e quindi preclusivo di un’azione intesa alla conservazione del medesimo rapporto. Alla luce di tale assunto la Corte enuncia il principio sopra richiamato secondo cui le dimissioni del lavoratore da un contratto a tempo determinato, facente parte di una sequenza di contratti similari succedutisi nel corso degli anni, esplicano i propri effetti anche con riferimento al rapporto a tempo indeterminato accertato dal giudice con sentenza dichiarativa della nullità del primo dei contratti di lavoro a termine, salvo che il lavoratore non dimostri che le dimissioni presentate a suo tempo sono viziate da errore sicché da esse non derivano quegli effetti limitati alla sola anticipazione della data di scadenza del rapporto a tempo determinato. Ciò posto, la Corte specifica anche che, in un caso similare, la stessa Corte di Cassazione aveva chiarito che le dimissioni del lavoratore da un contratto a tempo determinato, facente parte di una sequenza di contratti similari succedutisi nel corso del tempo, esplicano ineluttabilmente i propri effetti sul rapporto intercorso tra le parti ma non elidono il diritto all’accertamento dell’invalidità del termine apposto al primo contratto di lavoro, permanendo l’interesse alle conseguenze di ordine economico che da tale nullità parziale scaturiscono. Per tali ragioni la Corte ha accolto il ricorso proposto dalla società con conseguente rinvio del giudizio alla corte di Appello in diversa composizione.