Notifica a mezzo pec ed effetti in caso di casella di posta piena
di Federico Callegaro, Cultore di Diritto Commerciale presso l' Università degli Studi di Verona Scarica in PDFSezioni Unite – n. 28452 del 17 settembre 2024[1]
Parole chiave: Notifica atti via PEC – efficacia – Casella Posta notificato Piena – Effetti
Riferimenti normativi Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: art. 10 r.d. 267/1942: art. 31; C.p.c.: art. 325; legge 21 gennaio 1994 , n. 53: art. 1-ter commi 2 e 3; Costituzione: Italiana artt. 24 e 111.
CASO
La questione sulla quale verte il Provvedimento di legittimità trova fondamento in un Provvedimenti del Tribunale di Roma, emesso nel settembre 2008 ed oggetto di impugnazione avanti la Corte d’Appello capitolina che lo rigettava con sentenza resa pubblica il 28 ottobre 2021.
In questa occasione si intende analizzare quanto argomentato dalle SU con riferimento all’ipotesi di inammissibilità del ricorso eccepita dalla Controricorrente “per essere lo stesso stato proposto oltre il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c.”, atteso come la stessa avrebbe notificato la sentenza di appello a “mezzo PEC in data 31 ottobre 2021 all’indirizzo del difensore degli appellanti, estratto dall’albo dell’Ordine professionale, e di aver ricevuto l’avviso di mancata consegna per essere il messaggio rifiutato dal sistema in quanto presente un “errore 5.2.2 – Info Cert S.p.A. – casella piena”. Veniva, tal proposito citata una precedente Pronuncia di Legittimità[2] nella quale si riconosceva il perfezionamento della notifica, al ricorrere della cosiddetta “casella piena” in dipendenza del mancato adempimento di un obbligo ex lege, in capo al difensore, di provvedere al “controllo periodico dello spazio disco a disposizione sulla sua PEC” [3].
SOLUZIONE
In primis è necessario riportare due elementi di fondo declinati dalle stesse SU:
– la questione di diritto: sottoposta a decisione interessa l’ipotesi della “ notificazione a mezzo PEC di un atto processuale, eseguita dall’avvocato in base alla legge 21 gennaio 1994, n. 53[4], nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, possa ritenersi perfezionata nel caso in cui il sistema restituisca al mittente un avviso di mancata consegna al destinatario con l’attestazione di “casella piena”;
– la Corte, peraltro, ritiene “evidente” come la questione da esaminare assuma una portata più generale, investendo ogni ambito in cui la notificazione di un atto processuale eseguita a mezzo PEC da un avvocato ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994 [5], abbia come esito una “mancata consegna per essere la casella di PEC del destinatario satura e, dunque, per causa imputabile allo stesso notificatario”.
Viene sottolineato come:
- diversamente da quanto previsto per le notificazioni “ad istanza di parte”, ai sensi della legge n. 53/1994 che non prevede un obbligo della notificazione telematica, rendendo tale modalità solo facoltativa, è la legge ad imporre esclusivamente a mezzo PEC tale modalità per le comunicazioni e notificazioni di cancelleria, nei confronti dei soggetti obbligati a munirsene, senza facoltà alternativa salvo il caso di impedimento oggettivo tra i quali annovera, tra altri prevedendosi quindi il ricorso alle forme ordinarie;
- risulti coerente con la regola della “esclusività” la previsione normativa[6] che prevede il perfezionamento della comunicazione/notificazione di cancelleria, in caso di mancata consegna del messaggio di PEC per causa imputabile al destinatario, con il deposito in cancelleria (e cioè presso l’indirizzo PEC della cancelleria). Riprendendo il riferimento delle S.U. rapportandolo qui alla previsione dell’art. 10 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza[7], anche in questa materia vige espressamente tale principio;
- si osserva i come le SU non tralascino di considerare un sostanziale aspetto, connesso a tale scelta del Legislatore, riconducile agli aspetti di costituzionalità in ragione del fatto che, come in tal caso verrebbe sottratta al destinatario “anche la possibilità di venire a conoscenza che nei suoi confronti è stata effettuata una comunicazione/notificazione e ciò in collisione con gli art. 24 e 111 Cost. “in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate canoni di effettività e di parità”[8]. “essendo lo scopo della comunicazione/notificazione proprio quello di assicurare al destinatario la possibilità, non meramente teorica, di conoscere l’atto del processo”[9]. Da ciò, proseguono le SU “l’onere di diligenza e la connessa autoresponsabilità per non avervi adempiuto possono farsi carico al notificatario soltanto ove operi una disciplina che consenta già allo stesso notificante di fare affidamento sull’attivazione di meccanismi di notificazione che siano idonei ad assicurare al destinatario della notificazione “il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità”, dell’atto/attività processuale”[10]. Concludono le SU indicando, anch’esse, come “nei procedimenti “civili”, il deposito in cancelleria della comunicazione/notificazione nel caso di mancata generazione della “RdAC” per causa imputabile al destinatario è modalità di esecuzione che ne assicura la conoscibilità”[11].
Nell’ambito dell’approfondito escursus storico legislativo in materia[12], la Pronuncia pone attenzione come l’introduzione dell’obbligatorietà della notifica a mezzo PEC da parte dell’avvocato disponendo che. questi, provveda “a termini di legge e la richiede all’ufficiale giudiziario soltanto ove non gli sia possibile la notificazione telematica”. In particolare, l’art. 3-ter della legge 53/2994, disciplina gli effetti della notificazione a mezzo PEC non andata a buon fine prevedendo, auso secondo comma, che, qualora la notifica a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo:
- se il destinatario è un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INIPEC”[13], si procede mediante inserimento a, spese del richiedente, nell’area web riservata prevista dall’ articolo 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l’inserimento. – decorsi 10 giorni dalla data di compimento quest’ultimo, la notificazione si ha per eseguita -;
- se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale[14], la notificazione si esegue con le modalità ordinarie.
L’ipotesi di notificazione impossibile o con esito negativo, per causa non imputabile al destinatario, è regolata dal successivo comma 3 che ne dispone l’esecuzione con le modalità ordinarie. Le Sezioni Unite, peraltro, doverosamente riportano come il Legislatore abbia sospeso l’applicazione di tali disposizioni ben due volte[15] ma, a tale proposito, risulta necessario evidenziare come il Legislatore, nel periodo tra la data della decisione e quella di pubblicazione della Pronuncia abbuia stabilito la decorrenza di applicazione di tali disposizioni ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023[16].
Quanto al caso di specie le Sezioni Unite – avuto riferimento all’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione, avanzato dalla controricorrente, in materia di efficacia sella notifica in ipotesi di “mancata consegna” per “casella piena” – decidono e motivano:
- atteso come Parte notificante abbia provveduto unicamente alla notificazione a mezzo PEC della sentenza di appello, ai sensi della legge n. 53/1994 e non andata a buon fine per causa imputabile al difensore della parte notificata;
- non potendosi reputare, tale notificazione telematica, perfezionata;
- ne consegue che il termine per l’impugnazione della sentenza era quello di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c. e non già il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c.
Principio di Diritto
La questione di diritto, oggetto del contrasto giurisprudenziale ravvisato dall’ordinanza interlocutoria n. 32287/2023, la SU debba ritiene sia risolta in forza del seguente principio di diritto “nel regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell’ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC”.
Quanto, viceversa, al perimetro più ampio dedotto dalla SU[17], viene precisato:
“ ove la notificazione telematica ad istanza di parte, effettuata dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994, non si sia perfezionata per una causa imputabile al destinatario (ipotesi che annovera quella della casella di PEC del destinatario “piena”) e ciò abbia comportato la scadenza di un termine processuale stabilito a pena di decadenza, il notificante potrà attivare nuovamente, e tempestivamente, il procedimento notificatorio e beneficiare, ai fini del rispetto del termine di decadenza posto a suo svantaggio, del momento in cui è stata inviata la originaria notifica a mezzo PEC (con generazione, quindi, della ricevuta di accettazione), seppur esitata con avviso di mancata consegna per una causa imputabile al notificatario”.
Questioni applicate nella pratica
Nella sostanza con la Pronuncia in oggetto vengono, indirettamente, indicati alcuni presidi che in un contesto organizzativo di una qualsiasi attività imprenditoriale / professionale posson ricondursi alla gestione dei rischi derivanti e/o connessi all’utilizzo dei sistemi informativi per l’esecuzione di atti pertinenti procedura.
Ciò che risulta non secondario è che non solo il notificante deve attivare sistemi di monitoraggio delle proprie notificazioni, ma lo stesso notificatario è chiamato a provvedere in tal senso avendo, in primis, cura dello stato della propria PEC attraverso un’attenta gestione quantitativo – qualitativa., finalizzata a dare impulso, all’occorrenza, tempestivo e puntuale alle ulteriori attività indicate dalle SU al ricorrere delle specifiche ipotesi.
[1] Data pubblicazione 5 novembre 2024.
[2] Cass. , 11 febbraio 2020, n. 3164.
[3] Si richiama all’attenzione come lo stesso pubblico ministero si sia espresso per la rimessione della causa alla Sezioni Unite, essendovi sulla questione posizioni contrastanti di Legittimità, cui è stato fatto seguito con ulteriore ampiamente argomentata memoria “sulle ragioni che condurrebbero a ritenere perfezionata la notificazione a mezzo PEC eseguita dal difensore ove la ricevuta emessa dal sistema attesti che la mancata consegna del messaggio sia dovuta a “casella piena” del destinatario”. Ciò in quanto “tale evento sarebbe da equipararsi all’avvenuta consegna del messaggio stesso, rappresentando la saturazione della casella di PEC una causa imputabile al destinatario medesimo per inadeguata gestione dello spazio di archiviazione e di ricezione dei messaggi di posta elettronica“-.
[4] “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”.
[5] Introdotto dall’art. 16 quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.
[6] Dell’art. 16, comma 6, d.l. n. 179/2012.
[7] Le SU fano riferimento all’art. 31bis, secondo coma del r.d. 16 marzo 1942 n. 267.
[8] Citando Corte cost., sentenze n. 3 del 2010 e n. 67 del 2019.
[9] Citando Corte cost., sentenze 346 del 1998 e n. 175 del 2018, nonchè; “tra le altre” anche Cass., 4 marzo 2020, n. 6089).
[10] Citando Corte cost. sentenza n. 146 del 2016 .
[11] Considerandosi, inoltre, come il destinatario sia nella condizione di prendere cognizione degli estremi della comunicazione medesima, grazie ad un avviso che lo stesso sistema invia al portale dei servizi telematici, cui il destinatario può collegarsi a tale fine (citando Cass., Sez. II, 9 agosto 2018, n. 20698).
[12] Rimandamdo per un’adeguata analisi ed approfondimento per le relative complessità e mole contenutistica che la caratterizza, al Testo integrale della Pronuncia.
[13] Di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
[14] Di cui all’ articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
[15] Sino al 31 dicembre 2023 con l’art. 4-ter, comma 1, del d.l. 10 maggio 2023, n. 51 e, successivamente, fino al 31 dicembre 2024 con l’art. 11, comma 5-bis, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18).
[16] D.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, art. 7, comma 1.
[17] Prendendo le mosse dal Principio di Diritto espresso dalla medesima Sezioni Unite con la sentenza n. 14594 del 15 luglio 2016, secondo cui “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento”.
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