Responsabilità del liquidatore ai sensi dell’art. 2495 c.c.: spetta al creditore sociale provare la violazione della par condicio creditorum
di Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l’Università degli Studi di Bologna Scarica in PDFCassazione Civile, Sezione VI – 5, Ordinanza n. 29548 del 22 ottobre 2021
Parole chiave: liquidatore – par condicio creditorum – responsabilità – onere della prova – creditore – liquidazione – pretermissione di crediti
Massima: in tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall’art. 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto l’onere di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della par condicio creditorum.
Disposizioni applicate: articolo 2495 c.c
La controversia prende le mosse dal ricorso proposto dall’ex socio e dall’ex liquidatore della società Alfa (società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese) avverso un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate.
La pronuncia di primo grado, poi confermata dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, aveva riconosciuto la responsabilità nei soli confronti dell’ex socio, escludendo la responsabilità solidale dell’ex liquidatore a fronte del fatto che le violazioni contabili attribuite alla società Alfa si riferivano a periodi precedenti alla nomina del liquidatore, il quale doveva quindi ritenersi estraneo ai fatti fondativi dell’accertamento.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso innanzi alla Cassazione, lamentando che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe errato nel ritenere l’ex liquidatore non responsabile per l’obbligazione erariale sebbene proprio quest’ultimo avesse introdotto con il suo operato elementi passivi nella determinazione del risultato fiscale e avesse assegnato ai soci il risultato della liquidazione.
La Cassazione ha accolto la prospettazione dell’Agenzia delle Entrate, affermando che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto valutare, ai fini della responsabilità dell’ex liquidatore, il fatto che: (i) la dichiarazione dei redditi oggetto del contenzioso era stata redatta dallo stesso ex liquidatore; e (ii) in ogni caso, la verifica degli errori di contabilizzazione – contenuti appunto nella suddetta dichiarazione dei redditi – avrebbe dovuto rientrare nelle incombenze della fase liquidatoria al fine di determinare il risultato della liquidazione da assegnare ai soci.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale.
Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire i presupposti della tutela prevista dall’art. 2495 c. 3 c.c., a norma del quale “ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.
Al riguardo, si rammenta che la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall’art. 2495 c.c. ha natura aquiliana e, pertanto, grava sul creditore rimasto insoddisfatto l’onere di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della par condicio creditorum.
In particolare, qualora il creditore sociale voglia far valere la responsabilità “illimitata” del liquidatore, spetterebbe al medesimo creditore dedurre il mancato soddisfacimento del proprio diritto di credito, dando prova del fatto che (i) il suo credito fosse esistente, liquido ed esigibile al tempo dell’apertura della fase di liquidazione, nonché (ii) del conseguente danno determinato dall’inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a lesionare la natura del credito e il suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti.
Graverebbe invece sul liquidatore l’onere di dimostrare l’adempimento dell’obbligo di procedere ad una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli distribuiti nel rispetto della par condicio creditorum, secondo il loro ordine di preferenza e senza alcuna pretermissione di crediti all’epoca esistenti (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 521 del 15 gennaio 2020).
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