Il processo penale telematico
di Giuseppe Vitrani, Avvocato Scarica in PDFUna delle maggiori innovazioni portate dall’emergenza sanitaria è senza dubbio l’avvio del processo penale telematico, introdotto a tappe forzate nel corso del 2020 per fare da contraltare ai provvedimenti con i quali si limitava l’accesso alle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari, impedendone così l’accesso fisico.
Si è così delineata una struttura che corre su due binari paralleli e che sarà vigente sino al 31 luglio 2021, in forza della quale:
- alcuni atti specificamente individuati devono essere depositati attraverso il portale dei depositi penali;
- i restanti atti possono essere depositati a mezzo PEC.
La norma di riferimento a presidio dell’intero sistema è l’art. 24, comma 1, del decreto legge n. 137 del 2020, ai sensi del quale “il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico….il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza”.
In ossequio a quanto previsto dal comma successivo, che prevede la possibilità di allargare il novero degli atti depositabili per via telematica, con decreto del 13 gennaio ’21 del Ministero della Giustizia si è previsto il deposito attraverso il suddetto portale anche dei seguenti atti:
- istanza di opposizione all’archiviazione ex art. 410 c.p.p.;
- denuncia ex art. 333 c.p.p.;
- querela ex art. 336 c.p.p. e relativa procura speciale;
- nomina del difensore e rinuncia o revoca del mandato indicati dall’art. 107 del codice di procedura penale.