La liberazione del fideiussore per obbligazione futura nei rapporti bancari
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFL’art. 1956 c.c. prevede che « il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione ».
L’onere del creditore di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla evidente finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l’autorizzazione, all’adempimento di un’obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa (Cass. n. 7444/2017; Cass. n. 32774/2019). In altri termini, la previsione – norma imperativa attesa l’invalidità della rinuncia preventiva – intende colpire con la sanzione della inefficacia della fideiussione il comportamento del creditore che, confidando sulla solvibilità del garante, continui a fare credito al debitore garantito conoscendo il peggioramento delle sue condizioni economiche al punto tale da rendere più difficile il recupero del credito (App. Firenze 15.4.2020).
Dalla violazione di tale regola di comportamento di buona fede discende pertanto non solo la liberazione del fideiussore, come previsto dall’art. 1956 c.c., ma anche, ove provato, un danno risarcibile, e tale rilievo costituisce un ulteriore elemento per considerare la rilevanza dell’obbligo di “protezione” cui è tenuto il creditore, che non si esaurisce al tempo del rilascio della fideiussione, ma permane per tutto il tempo della sua vigenza (Cass. n. 23273/2006; Cass. n. 32774/2019). Condotte a rischio, nell’ambito dei rapporti bancari, sono le situazioni di scoperto o sconfinamento non autorizzate.
La disposizione in commento, relativa all’erogazione o all’utilizzazione di ulteriori somme di denaro, valorizza anche gli obblighi di diligente e corretta gestione dei finanziamenti in essere da parte della banca. Come infatti evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, « se nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, alla stregua del principio cui si ispira l’art. 1956 c.c. la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l’esposizione debitoria, di quegli strumenti è tenuta ad avvalersi anche a tutela dell’interesse del fideiussore inconsapevole, se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell’altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia » (Cass. n. 21730/2010; Cass. n. 6414/1998; Cass. n. 32774/2019; App. Firenze 15.4.2020).
Il ‘fare credito’, ai fini della norma in commento, riguarda dunque non solo l’erogazione di nuovo denaro ma anche una accorta gestione dei finanziamenti in essere: in sostanza, l’art. 1956 c.c. è applicabile anche nei casi in cui il creditore abbia trascurato di attivare i rimedi contrattuali a sua disposizione utili ad evitare l’aggravio dell’esposizione debitoria.
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