Omesso versamento d’imposte e meritevolezza del sovraindebitato
di Carlo Trentini, Avvocato Scarica in PDFTribunale di Como – Prima Sez. Civile – Fallimentare – R.g. OCC. 4/2019
Il caso Un libero professionista sovraindebitato presenta domanda di omologazione di un piano del consumatore; all’omologazione del piano si oppone una società finanziaria deducendo il difetto del requisito della meritevolezza, per avere il debitore contratto nuovi debiti chiedendo un finanziamento in presenza di un pregresso, notevolissimo, indebitamento fiscale, derivante dalla prolungata omissione degli obblighi tributari. Il Tribunale, osservato che l’indebitamento complessivo si era formato principalmente per effetto della costante omissione di versamenti d’imposta a partire dai primi anni 2000, esprime un giudizio di non meritevolezza del debitore, escludendo che il formarsi dell’indebitamento possa dirsi intervenuto senza colpa e, conclusivamente, revoca l’apertura del procedimento e rigetta l’istanza di omologazione.
La questione affrontata Rispetto a quella di accordo di ristrutturazione da sovraindebitamento, la procedura di piano del consumatore si differenzia, dal punto di vista procedurale, principalmente nel non esigere che i creditori si esprimano rispetto alla proposta. Ai creditori viene data comunicazione della domanda presentata, della proposta loro avanzata, ed è consentito ch’essi presentino osservazioni in senso contrario all’omologazione del piano del consumatore; ma non è previsto ch’essi votino e, quindi, tanto meno, che la proposta debba essere approvata dalla maggioranza, per ammontare, dei crediti. Quale contropartita, nel regime vigente, l’ordinamento prevede che il giudice omologhi il piano del consumatore, oltre che in presenza di altre condizioni, allorché egli “esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere” ovvero che il debitore “ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali” (legge 27 gennaio 2012, n. 3, art. 12-bis, comma 3). Il legislatore ha conseguentemente sottoposto l’omologazione alla condizione che il sovraindebitamento non sia dipendente dalla colpa del debitore, o, in altri termini, richiede, per concedere il beneficio dell’omologazione del piano e della conseguente esdebitazione, la meritevolezza del debitore.
Lo stato della giurisprudenza La giurisprudenza esclude, ovviamente, la valutazione negativa al requisito della non addebitabilità al debitore del sovraindebitamento, innanzi tutto, nel caso in cui questo dipenda da vicende sfortunate, indipendenti dalla volontà e dalla condotta del debitore (ad esempio, nel caso in cui il sovraindebitamento sia conseguenza della necessità di aiutare un figlio affetto da problemi psichici, del mancato incasso di canoni per la morosità degli inquilini nonché delle difficoltà economiche anche del coniuge: Trib. Verona 8 maggio 2015, in Il Caso.it, pubb. 13.7.2015). Egualmente, è stato ritenuto incolpevole un caso in cui il sovraindebitamento era conseguenza di “esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili” (Trib. Cagliari 11 maggio 2016, in Unijuris.it, pubb. 22.7.2016), ovvero ancora in una vicenda in cui, avendo le banche stesse continuato a far credito, avendo, previamente, errato nel vagliare il merito creditizio ex art. 124-bis t.u.b., il tribunale ha ritenuto non potersi addebitare al consumatore di avere egli pure errato nella valutazione della propria capacità a far fronte al servizio del debito (Trib. Napoli Nord 18 maggio 2018, in Il Caso.it, pubb. 12.6.2018).
La non addebitabilità va esclusa non soltanto nel caso in cui il sovraindebitamento sia conseguenza di scelte consapevoli, ma anche nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale o finanziario sia l’effetto di condotte colpose (Trib. Ravenna 17 dicembre 2014, in Il Caso.it, pubb. 19.1.2015; Trib. Lucca 28 febbraio 2014, in Il Fallimentarista; in particolare, v. Trib. Larino 24 maggio 2016, in Il Fallimentarista che ha rigettato il ricorso del debitore sulla base della considerazione che questi aveva subito plurime levate di protesti ed era incorso in ripetute sanzioni amministrative per violazione della legge sugli assegni).
Nello specifico, è stato affermato che:
- non soddisfa il requisito della meritevolezza il debitore che, anziché contrarre un nuovo debito per estinguere precedenti, a tassi più favorevoli e con un tempo di restituzione più lungo, abbia semplicemente aggiunto nuovi debiti a quelli già esistenti ( Udine 4 gennaio 2017, in Unijuris, pubb. 4.1.2017);
- parimenti, nel caso della stipulazione, in tempi diversi e ravvicinati, di tre distinti contratti di mutuo ipotecario, su immobili di proprietà del debitore ( Treviso 21 dicembre 2016, in Unijuris, pubb. 20.1.2017);
- ovvero abbia contratto debiti per pagamenti rateali il cui ammontare risulti pari all’85% delle entrate mensili ( Santa Maria Capua Vetere 14 febbraio 2017, in Unijuris, pubb. 6.4.2017);
- in generale, l’ammontare dei debiti non deve superare un terzo del reddito mensile ( Udine 4 gennaio 2017, cit., che richiama a suffragio Trib. Pistoia 27 dicembre 2013 nonché Trib. Ascoli Piceno 4 aprile 2014);
- un caso particolare è quello di un condividente che, in un giudizio di divisione, essendo titolare di una quota, aveva chiesto l’assegnazione per l’intero del compendio, assumendosi debiti da conguaglio che poi non era stato in grado di adempiere ( Treviso 25 gennaio 2017, in Unijuris, pubb. 14.2.2017);
- non è rispettosa della regula juris l’ipotesi del debitore che adduca come causa dell’incapacità di soddisfare le obbligazioni contratte l’intervenuto licenziamento, quando il giudice accerti che, in ragione dell’andamento della società datrice di lavoro, il licenziamento costituiva uno sviluppo prevedibilissimo, con la conseguenza che la contrazione di un debito di finanziamento in singolare sostanziale coincidenza con il licenziamento priva di ogni possibile valutazione positiva la condotta del debitore ( Napoli 12 ottobre 2016, in Giur. it. 2017, 1569);
- basandosi su un accenno contenuto nella decisione Napoli 12 ottobre 2016, cit., in dottrina è stato affermato che la meritevolezza sarebbe riconducibile, in sostanza, alla sussistenza di finalità apprezzabili dal punto di vista sociale e familiare dell’indebitamento contratto; in altri termini anche questo aspetto andrebbe adeguatamente rappresentato nella domanda, pena, in difetto, un giudizio negativo circa il requisito (R. Bocchini, La meritevolezza dell’accesso al credito nel sovrandebitamento del debitorein Giur. it. 2017, 1571);
- è stata, invece, disattesa l’opposizione di un creditore finanziario che aveva contestato la meritevolezza del debitore per aver egli contratto un finanziamento dopo che altra banca aveva revocato l’affidamento, osservandosi che, in tal caso, doveva ritenersi sussistere l’ipotesi della colpevolezza del creditore, per aver erogato credito senza considerare adeguatamente le condizioni personali del debitore, in violazione della previsione dell’art. 124-bis u.b.: Trib. Napoli Nord 21 dicembre 2018, in Il Caso.it, pubb. 8.1.2019 e Trib. Rimini 1 marzo 2019, in Il Caso.it, pubb. 4.4.2019, così anticipando la disposizione dell’art. 68, comma 3, c.c.i.i. (Trib. Rimini 1 marzo 2019, cit.);
- infine, occorre considerare che il requisito della meritevolezza va ricostruito tenendo conto di un aspetto duplice: da un lato, deve escludersi che il debitore abbia contratto debiti senza la ragionevole previsione di poterli assolvere; in secondo luogo, la stessa situazione di sovraindebitamento non deve essere conseguenza di un ricorso sproporzionato al credito ( Bocchini, La meritevolezza dell’accesso al credito nel sovraindebitamento del debitore, cit., 1572).
La soluzione della riforma L’art. 69 c.c.i.i. esclude l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti nei riguardi del consumatore (che sia stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda ovvero che abbia goduto del beneficio per due volte, ovvero) che abbia “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Nella disciplina della procedura di concordato minore non è preteso il requisito dell’assenza di colpa, limitandosi il c.c.i.i. ad escludere l’accesso alla procedura “se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori” (art. 77).
Conclusioni Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento – dichiaratamente finalizzate a risolvere situazioni di marcato disagio sociale e di emarginazione e, al contempo, a re-immettere nel novero dei consumatori soggetti già esclusine, con benefici effetti sullo stesso andamento dell’economia nazionale – scontano inevitabilmente la necessità di far contemperare due esigenze di per sé collidenti: da un lato, favorire l’esito positivo della composizione della crisi e l’esdebitazione dei sovraindebitati; dall’altro, evitare che tale beneficio sia abusato da debitori che si propongano di avvalersi sistematicamente dell’istituto, senza alcun riguardo per le ragioni del ceto creditorio ed, anzi, di causare il loro indebitamento, e l’incapacità ad adempiere, con dolo o con colpa grave. In tale prospettiva va senz’altro approvata la decisione in commento, che ha escluso che possano accedere ai benefici dell’istituto quei creditori i quali si siano sottratti, sistematicamente e per molti anni, agli obblighi tributari (pur potendo farvi fronte, sia pure in parte) e abbiano ulteriormente aggravato la loro posizione mediante ricorso a nuovo credito.