Orientamenti di vigilanza Bankitalia in tema di affidamenti e sconfinamenti
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFCon Delibera n. 286 del 3 luglio 2018, la Banca d’Italia ha reso noti gli orientamenti di vigilanza in tema di affidamenti e sconfinamenti (art. 117-bis TUB e D.M. n. 644/2012).
Come noto, gli affidamenti concessi per mezzo di contratti di apertura di credito regolata in conto corrente o a valere su conti di pagamento possono comportare l’applicazione alla clientela di un tasso di interesse e di una commissione onnicomprensiva; agli sconfinamenti, oltre a un tasso di interesse, può essere applicata una commissione di istruttoria veloce (c.d. CIV) al ricorrere delle condizioni indicate dal D.M. 644/2012.
Di seguito si riportano alcune delle più significative indicazioni fornite da Bankitalia.
COMMISSIONE OMNICOMPRENSIVA
Non sono in linea con la regola dell’onnicomprensività le strutture commissionali che prevedano l’applicazione di oneri: a) correlati alla mera presentazione dei documenti di cui si richiede l’anticipazione, posto che la presentazione rappresenta l’unica modalità attraverso la quale il cliente può fruire della specifica forma tecnica di fido; b) per la tenuta, movimentazione e liquidazione periodica di eventuali “conti tecnici” strettamente funzionali alla gestione delle operazioni di anticipo, in quanto il “conto tecnico” è uno strumento operativo del tutto servente all’affidamento concesso al cliente.
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE
Il D.M. n. 644/2012 stabilisce che la CIV sia determinata in misura fissa e non possa eccedere i costi mediamente sostenuti per svolgere l’istruttoria veloce e a questa direttamente connessi. La determinazione in misura fissa della CIV consente ai clienti di conoscere con chiarezza ex ante l’ammontare esatto degli oneri applicabili in caso di sconfinamento e di confrontare le condizioni proposte dai diversi operatori. La commisurazione ai costi richiesta dalla legge comporta che la CIV non può rappresentare una fonte di profitto per l’intermediario.
In via generale, laddove la normativa richieda che i corrispettivi richiesti alla clientela non possano superare le spese sostenute (o comunque siano adeguati e proporzionati), la loro quantificazione deve risultare da un documento formale. Per il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla legge si rammenta che: 1) è necessario che i costi presi in considerazione siano esclusivamente quelli connessi con lo svolgimento di un’attività istruttoria “veloce” preventiva alla concessione del credito, nei casi predeterminati in cui essa è richiesta, sicché tra questi non possono essere inclusi quelli rivenienti, ad esempio, dal monitoraggio e gestione ex post degli sconfinamenti; 2) i criteri utilizzati per la rilevazione devono essere supportati da motivazioni documentate e verificabili che tengano conto della concreta operatività aziendale.
Devono essere escluse dal novero delle causali di addebito che danno luogo ad applicazione della CIV tutte quelle che, configurando movimenti pre-autorizzati e non stornabili (anche solo perché così definiti o trattati dall’intermediario), non comportano lo svolgimento di un’attività istruttoria strumentale alla concessione di uno sconfinamento. Parimenti, non è consentita l’applicazione della CIV nelle ipotesi in cui lo sconfinamento consegua esclusivamente alla riduzione o alla revoca per qualsiasi causa del fido accordato al cliente. In tali circostanze, infatti, lo sconfinamento consegue al mancato rientro del cliente nei nuovi limiti di disponibilità e non è autorizzato da alcuna istruttoria rivolta alla sua concessione.
La franchigia prevista dalla legge per i consumatori può riguardare anche una pluralità di sconfinamenti registrati nell’arco temporale dei sette giorni e rientranti nei limiti di importo fissati ex lege. L’esenzione dall’applicazione della CIV per i pagamenti in favore dell’intermediario riguarda i casi in cui un dato addebito è nell’interesse dell’intermediario stesso, quale ne sia l’origine.