18 Giugno 2024

Le comunicazioni periodiche alla clientela (art. 119 TUB)

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

L’art. 119 TUB, rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela”, stabilisce (commi 1 e 2) che nei contratti di durata gli intermediari creditizi devono fornire al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto (in relazione alle garanzie prestate e a quelle ricevute dall’intermediario, le comunicazioni periodiche contengono le informazioni rilevanti per lo svolgimento del rapporto di garanzia, ad es. l’ammontare dell’esposizione del debitore principale, cfr. Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, Sez. IV, § 3, Comunicazioni alla clientela). Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione. Per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

Le suddette Disposizioni di Trasparenza bancaria di Bankitalia (Sez. IV, 3. Comunicazioni alla clientela) prevedono, al riguardo, che la comunicazione periodica sia effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle condizioni economiche. Le parti possono convenire una diversa periodicità per l’invio o la consegna del rendiconto e del documento di sintesi. Il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) indica, anche mediante voci sintetiche di costo, tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell’andamento del rapporto.

Nel dettaglio, è stabilito da Bankitalia che per i rapporti regolati in conto corrente, l’estratto conto e il documento di sintesi devono essere inviati al cliente con periodicità annuale o, a sua scelta, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Negli estratti conto sono indicate le modalità di calcolo degli interessi. Se il titolare di un conto corrente è un cliente al dettaglio, l’estratto conto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre riporta il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell’anno solare per la tenuta del conto corrente e per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento; con separata evidenza sono riportati i costi sostenuti in relazione a eventuali affidamenti e sconfinamenti. In particolare, il riepilogo riporta il numero delle operazioni effettuate, suddistinte per categoria, e comprende l’ammontare complessivo delle spese addebitate e quello parziale relativo a ciascun servizio.

In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento (art. 119, comma 3, TUB).

La contestazione degli estratti conto (in tema di conto corrente bancario) deve essere specifica, non potendo riferirsi genericamente all’insieme della movimentazione del conto corrente, ancorché la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall’art. 1832 c.c. renda inoppugnabili gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile (Cass. n. 6548/2001; Cass. n. 12372/2006; Cass. n. 23807/2008; Cass., Sez. Un., n. 21597/2013; Cass. n. 21472/2017). L’approvazione del conto ex art. 1832 c.c. (applicabile al conto corrente bancario in forza del richiamo operato dall’art. 1857 c.c.) rende infatti incontestabili, qualora non siano impugnati, i fatti documentati dalle annotazioni, ma non comporta la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali che giustificano i versamenti cui le annotazioni si riferiscono né dalla conseguente azione di ripetizione delle somme percepite dalla banca (Cass. n. 11626/2011; Cass. n. 17679/2009; Cass. n. 10186/2001; Cass. n. 10129/2001).

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