2 Maggio 2016

Il foglio di precisazione delle conclusioni può essere depositato in forma cartacea

di Marco Russo, Avvocato Scarica in PDF

Trib. Milano, 3 marzo 2016 – Buffone

Udienza di precisazione delle conclusioni – Verbale d’udienza – Deposito telematico (C.p.c., artt. 189, 190; D.L. 18 ottobre 2012, n. 190, art. 16 bis)

[1] Il deposito in udienza del c.d. foglio di precisazione delle conclusioni, anziché per via telematica, non comporta l’inammissibilità dell’atto.

CASO
Nel caso di specie una delle parti si limitava al deposito cartaceo del c.d. foglio di precisazione delle conclusioni, avvalendosi della prassi (pacifica fino all’introduzione del processo telematico) per cui alle parti è concesso allegare al verbale d’udienza una breve memoria contenente l’enunciazione delle domande sottoposte al vaglio del giudice.

 

SOLUZIONE
Il Tribunale di Milano afferma la legittimità del deposito in forma cartacea ritornando sull’argomento a distanza di poche settimane da un arresto di segno opposto, che aveva dichiarato inammissibile la precisazione delle conclusioni non effettuata per via telematica e aveva perciò deciso la causa sulla base delle domande formulate in atti.  

 

QUESTIONI
Il dibattito sull’ammissibilità o meno della precisazione cartacea delle conclusioni verte sull’interpretazione dell’art. 16 bis del D.L. 190/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha previsto a decorrere dal 30 giugno 2014 l’obbligatorietà del deposito “con modalità telematiche” dei documenti e dei cc.dd. atti endoprocessuali, cioè degli atti diversi da quelli introduttivi (il cui deposito con modalità telematiche è divenuto obbligatorio soltanto in seguito).

Due opinioni opposte sono state recentemente espresse dal Tribunale di Milano, che con ordinanza del 23 febbraio 2016, in realtà senza motivazione sul punto, aveva ritenuto inammissibile l’istanza di uno dei difensori comparsi in udienza, il quale aveva chiesto di poter depositare il foglio in formato cartaceo in quanto non risultava accreditato nella “anagrafica” del fascicolo telematico.

Con l’ordinanza in commento il Tribunale si pone in consapevole contrasto, affermando la legittimità sia del deposito cartaceo che di quello telematico, pur con una preferenza per la modalità informatica, “così potendo il giudice direttamente introdurre le conclusioni nel provvedimento definitivo” (la stessa esigenza muove la richiesta, da parte di alcuni uffici, di inviare alla mail del giudice le conclusioni “in formato word” dopo il termine per il deposito delle memorie di replica).

Un solo argomento è addotto a sostegno della conclusione: il foglio non è “né un ‘documento’, né una ‘memoria’, né un ‘atto processuale’ in senso tecnico- giuridico”, e, pertanto, ad esso non si applica la normativa sui deposito telematici.

Convince il senso della decisione, non la motivazione.

Se si scende sul piano della qualificazione del foglio, non sembra infatti corretto affermare che esso non sia “atto processuale”: il codice non fornisce alcuna definizione dell’istituto, e dunque parrebbe doversi far rientrare nella nozione (anche ai fini dell’applicabilità, tra il resto, della disciplina sulla nullità ex artt. 156 e segg. c.p.c.) tutte le difese di parte esperite in forma scritta; ma in questa ottica, si dovrebbe allora concludere che il foglio, in quanto atto processuale diverso da quello introduttivo, soggiace all’obbligo di deposito telematico.

Occorre però osservare che il foglio è soltanto uno strumento attraverso cui può realizzarsi la precisazione delle conclusioni, ben potendosi verificare, anche prima del processo telematico, che essa avvenisse tramite dettatura delle conclusioni a verbale: non è la precisazione.

Si ponga allora l’attenzione sulla precisazione, e non sullo strumento: in questo senso, essa appare una tipica attività d’udienza quale ad esempio, la precisazione o modifica delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già formulate, che le parti possono svolgere all’udienza di prima comparizione. E in quanto attività d’udienza, non pare lecito dubitare che essa possa essere svolta tramite dichiarazione a verbale, come infatti non si dubita che in tale forma (e non necessariamente per via telematica) possa essere esercitato il predetto potere di precisazione o modifica ex art. 183, comma 5 c.p.c.

In secondo luogo, la tesi che ammette il deposito cartaceo si fa apprezzare anche per il migliore coordinamento con le norme sul processo telematico: qualora si qualifichi il foglio alla stregua di un atto endoprocessuale, si dovrebbe altresì ammettere che il suo deposito sia da considerarsi “tempestivamente eseguito” quando “la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza” (art. 51, D.L. 90/2014).

Conclusione, quest’ultima, che svuoterebbe di significato la stessa udienza di precisazione delle conclusioni, permettendo astrattamente alle parti di depositare telematicamente il foglio entro le ore 23:59 del medesimo giorno, e dunque successivamente alla celebrazione dell’udienza (problema che in realtà si sarebbe posto in termini simili anche con le precedenti regole tecniche del processo telematico di cui all’art. 13, D.M. 44/2011, ai sensi del quale “quando la ricevuta [era] rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera[va] effettuato il giorno feriale immediatamente successivo”).