Contestazione del testamento olografo: la Cassazione conferma la superfluità della querela di falso
di Marco Russo, Avvocato Scarica in PDFCass., sez. II, 21 dicembre 2017, n. 30733. Pres. Mazzacane, Est. Grasso
Testamento olografo – Nullità – Azione di accertamento negativo – Sufficienza – Querela di falso (C.c., 602, 606, 2702; C.p.c., artt. 214, 221)
La parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo. Non è necessario, pertanto, presentare querela di falso.
CASO
Il tribunale, sulla base degli esiti di una consulenza tecnica d’ufficio grafologica, accoglieva la domanda di accertamento del carattere apocrifo del testamento, proposta da due fratelli nei confronti dei sedicenti eredi della defunta madre.
La sentenza veniva confermata dalla corte d’appello, la quale ribadiva dunque che la divisione del patrimonio ereditario avrebbe dovuto avvenire secondo le norme della successione legittima.
La decisione d’appello veniva impugnata per cassazione, tra il resto, per essersi discostata dall’orientamento che predica la necessità di proposizione della querela di falso avverso le risultanze di un testamento olografo.
SOLUZIONE
La Cassazione conferma l’orientamento espresso nel 2015 dalle Sezioni Unite per cui lo strumento processuale per la contestazione dell’autenticità di un testamento olografo è rappresentato dall’azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura.
QUESTIONI
E’ noto che il supremo organo della nomofilachia – con la con la decisione n. 12307 del 15 giugno 2015, n. 12307 – già pubblicata in questa Rivista: https://www.eclegal.it/impugnazione-del-testamento-olografo-le-sezioni-unite-scelgono-la-terza-via/ – ha avallato la tesi, sostenuta in unico e risalente precedente (Cass., 15 giugno 1951, n. 1545), che vincola l’esame dell’autenticità o meno di un testamento olografo alla proposizione di un’autonoma domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura.
Con ciò, la Corte da un lato aveva respinto le due posizioni “tradizionali”, rappresentate dall’affermazione della sufficienza della mera dichiarazione di non conoscere lo scritto (Cass., 24 maggio 2012, n. 8272; Trib. Marsala, 11 marzo 2008, in Corr. mer., 2008, 670) e, all’opposto, dalla necessità di proposizione della querela di falso (Cass., 24 maggio 2012, n. 8272), quest’ultima criticata, sulla base del principio della ragionevole durata del processo, per l’incongruo effetto di affidare “la soluzione della controversia” ai “rivoli di un defatigante procedimento incidentale”.
L’inidoneità della prima tesi era invece ravvisata dalle Sezioni unite in un’inesatta premessa: al contrario di quanto ritenuto da una parte della giurisprudenza (Cass., 12 aprile 2005, n. 7475; Cass., 16 ottobre 1975, n. 3371, ivi, 1975) il testamento olografo non può essere assimilato ad una scrittura privata semplice – dalla cui natura discenderebbe la sufficienza del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. – in quanto regolato sotto il profilo formale da disposizioni, quali gli artt. 602 e 606 c.c., che impongono oneri evidentemente più stringenti rispetto a quanto richiesto – in realtà soltanto in forma negativa, ossia per contrasto rispetto al contenuto dell’art. 2699 c.c. in materia di atto pubblico – dalla disciplina generale del documento privato.
Dall’altro lato, la Corte nel 2015 aveva opportunamente superato l’impasse provocato dal precedente intervento delle Sezioni Unite, che – con un obiter dictum nella motivazione di Cass., 23 giugno 2010, n. 15169 – avevano precisato la necessità della querela di falso per l’impugnazione delle sole scritture private connotate da “una carica di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata”, con ciò lasciando irrisolto il quesito in ordine all’inclusione o meno del testamento olografo nella nuova, in realtà sfuggente categoria (dubbio risolto peraltro in senso negativo dalla prevalente giurisprudenza successiva, con riaffermazione dunque della sufficienza del disconoscimento: così Cass., 23 dicembre 2011, n. 28637; Trib. Catania, 19 giugno 2012, in Corr. Mer., 2012, 1106).
La decisione in commento attesta il recepimento del chiaro dictum delle sezioni unite del 2015, con riaffermazione della necessità della proposizione della domanda di accertamento negativo dell’autenticità del testamento e dell’attribuzione dell’onere della prova, in ordine alla falsità del documento, in capo alla parte attrice: ciò a differenza di quanto discende invece dalla respinta tesi che affermava la sufficienza del disconoscimento, la quale addossava sulla parte interessata, ossia l’asserito erede che aveva prodotto il testamento contestato, l’onere di proporre giudizio di verificazione e, in quella sede, di dimostrare in positivo l’autenticità dello scritto (la sussistenza di un’ipotesi di c.d. overrulling è stata comunque esclusa da Trib. Avellino, 19 aprile 2016, in questa Rivista con nota di Farina, https://www.eclegal.it/lonere-della-prova-nellimpugnazione-del-testamento-olografo/, che ha osservato come difettasse prima delle Sezioni Unite del 2015 una consolidata interpretazione sull’onere della prova in caso di impugnazione del testamento olografo e, in ogni caso, una delle tesi tradizionalmente sostenute – ossia quella della sufficienza del disconoscimento – già poneva l’onere in capo all’attore).
Sul tema, in dottrina, v. ampiamente P. Farina, La querela civile di falso. II. Profili teorici e attuativi, Roma, 2018, 247 ss.; nonché Donato, Contestazione in giudizio del testamento olografo e onere di domanda di accertamento negativo della sua provenienza, in Fam. e dir., 2016, 571 ss.; Lisanti, In tema di onere della prova nella petitio hereditatis, in Riv. dir. proc., 1952, II, 69 ss.; Patti, Invalidità del testamento olografo per mancanza di volontà: non occorre la prova di mezzi fraudolenti, in Nuova giur. civ. comm., 2017, II, 1063 ss.; Id., La contestazione dell’autenticità del testamento olografo, in Foro it., 2016, I, 989 ss.; Ronco, Riflessioni sulla disciplina processuale e sull’efficacia probatoria delle scritture provenienti da terzi, in Riv. dir. civ., 1986, II, 553; Satta, Commentario al codice di procedura civile, Milano, 1960, I, 194; Sesta, Questioni sulla prova della falsità del testamento olografo, in Contr. e impr., 2014, I, 69 ss.; Vanzetti, L’irrisolto problema della disciplina processuale delle scritture provenienti da terzi estranei al giudizio e della loro eventuale efficacia probatoria, in Corr. giur., 2011, 201 ss.